(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 10 novembre 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10910 di data 9 ottobre 1998, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente "Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria" nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo; Visto il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al Presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento; Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia; Emana: il regolamento concernente "Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria" nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo. Trento, 14 ottobre 1998 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998. Registro n. 1, foglio n. 19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RELATIVE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED AL PERSONALE NON DOCENIE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA. Art. 1. Accesso al lavoro del personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia. 1. La disdplina dell'accesso al lavoro del personale insegnante delle scuole dell'infanzia e del personale insegnante della formazione professionale viene uniformata, secondo le modalita' seguenti. 2. L'accesso al lavoro a tempo indeterminato del personale insegnante delle scuole provinciali dell'infanzia e della formazione professionale ha luogo, per il 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, mediante concorso per titoli. L'eventuale posto costituente unita' dispari e', nell'ordine, alternativamente attribuito alla pertinente graduatoria del concorso per titoli e del concorso per titoli ed esami. Le graduatorie sono escusse attingendo, nell'ordine, alternativamente, alla pertinente graduatoria del concorso per titoli e del concorso per titoli ed esami. 3. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti disponibili, questi vanno ad aggiungersi a quelli della corrispondente grduatoria del concorso per titoli. Detti posti vengono reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. Analogamente si provvede nel caso inverso. 4. Le assunzioni sono disposte anche in corso di anno scolastico. In tale caso la sede di servizio e' assegnata in via provvisoria fino alla effettuazione della successiva procedura di mobilita'.