(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 10 novembre 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10910 di data  9
ottobre  1998, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti,
con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del
regolamento  concernente  "Disposizioni   in   materia   di   accesso
all'impiego  presso  la  provincia  autonoma  di  Trento  relative al
personale insegnante della formazione professionale  e  delle  scuole
dell'infanzia  ed al personale non docente delle scuole e istituti di
istruzione elementare e secondaria" nel testo  allegato  quale  parte
integrante e sostanziale al provvedimento medesimo;
  Visto  il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione con la
quale la  giunta  provinciale  demanda  al  Presidente  della  giunta
provinciale l'emanazione del regolamento;
  Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia;
 
                               Emana:
  il  regolamento  concernente  "Disposizioni  in  materia di accesso
all'impiego presso  la  provincia  autonoma  di  Trento  relative  al
personale  insegnante  della  formazione professionale e delle scuole
dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole e istituti  di
istruzione  elementare  e  secondaria" nel testo allegato quale parte
integrante e sostanziale al provvedimento medesimo.
   Trento, 14 ottobre 1998
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998.
Registro n. 1, foglio n. 19.
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO  PRESSO  LA  PROVINCIA
AUTONOMA  DI TRENTO RELATIVE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E  DELLE  SCUOLE  DELL'INFANZIA  ED  AL  PERSONALE  NON
DOCENIE   DELLE   SCUOLE   E  ISTITUTI  DI  ISTRUZIONE  ELEMENTARE  E
SECONDARIA.
 
                               Art. 1.
             Accesso al lavoro del personale insegnante
    della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia.
 
  1. La disdplina dell'accesso al  lavoro  del  personale  insegnante
delle   scuole   dell'infanzia   e  del  personale  insegnante  della
formazione  professionale  viene  uniformata,  secondo  le  modalita'
seguenti.
  2.   L'accesso  al  lavoro  a  tempo  indeterminato  del  personale
insegnante delle scuole provinciali dell'infanzia e della  formazione
professionale  ha  luogo,  per il 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso per titoli ed esami  e,  per  il  restante  50  per
cento,  mediante  concorso  per titoli. L'eventuale posto costituente
unita' dispari  e',  nell'ordine,  alternativamente  attribuito  alla
pertinente  graduatoria  del  concorso  per titoli e del concorso per
titoli ed esami. Le graduatorie sono escusse attingendo, nell'ordine,
alternativamente, alla pertinente graduatoria del concorso per titoli
e del concorso per titoli ed esami.
  3. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per  titoli  ed
esami  sia  esaurita  e  rimangano posti disponibili, questi vanno ad
aggiungersi a quelli della corrispondente grduatoria del concorso per
titoli. Detti posti vengono reintegrati in occasione della  procedura
concorsuale successiva. Analogamente si provvede nel caso inverso.
  4.  Le  assunzioni sono disposte anche in corso di anno scolastico.
In tale caso la sede di servizio e' assegnata in via provvisoria fino
alla effettuazione della successiva procedura di mobilita'.