(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso la definizione e la realizzazione di un sistema regionale permanente di protezione e di informazione ambientale basato su controlli oggettivi, attuabili e comparabili dal punto di vista scientifico. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 ed in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione provvede a: a) istituire l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di seguito denominata ARPA; b) coordinare le attivita' dell'ARPA con quelle degli enti locali, delle aziende unita' sanitarie locali, di seguito denominate aziende U.S.L. e con quelle dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana.