(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  sono finalizzate allo
sviluppo ed al potenziamento della tutela  ambientale  attraverso  la
definizione  e la realizzazione di un sistema regionale permanente di
protezione  e  di  informazione  ambientale   basato   su   controlli
oggettivi, attuabili e comparabili dal punto di vista scientifico.
  2.  Per  il  raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 ed in
attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito  con
modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione provvede
a:
   a)  istituire l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del
Lazio, di seguito denominata ARPA;
   b) coordinare le attivita' dell'ARPA con quelle degli enti locali,
delle aziende unita' sanitarie locali, di seguito denominate  aziende
U.S.L.  e con quelle dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle
regioni Lazio e Toscana.