(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 78 del 30 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1999, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1998 limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1998. 2. Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1999 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio. 3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma quinto, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 21 dicembre 1998 BRACALENTE