(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 78
                        del 30 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
 
  1.  Ai  sensi  dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di
contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, sono  autorizzati,  per  il  primo
trimestre dell'anno finanziario 1999, l'accertamento e la riscossione
delle  entrate,  nonche'  l'impegno  e il pagamento delle spese sulla
base delle previsioni del bilancio per l'anno 1998 limitatamente, per
quanto  concerne  le  spese,  ad  un  dodicesimo  dello  stanziamento
definitivo di  ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti
la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1998.
  2.  Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio
per l'anno 1999 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle
previsioni di tale bilancio.
  3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e  di
pagamento  frazionati  in  dodicesimi, nonche' di spese finanziate da
assegnazioni statali o comunitarie a  destinazione  vincolata  -  ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1999,
ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 53, comma quinto, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata
senza la limitazione di cui al precedente primo comma.
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ai  sensi  dell'art.  127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della   sua
pubblicazione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Perugia, 21 dicembre 1998
BRACALENTE