(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 31 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata 1. Alle categorie di cittadini residenti nel territorio della Regione Toscana indicate al successivo art. 2 viene rilasciato uno dei seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata: a) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana della citta' di residenza; b) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso effettuato su linee ordinarie extraurbane; c) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, cumulativo dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b), riferibile alla rete urbana della citta' di residenza o di destinazione; 2. Alle categorie medesime vengono inoltre rilasciati i seguenti titoli: a) biglietto di corsa semplice o a tempo, adottato nei centri dotati di servizi urbani che, alla tariffa aziendale dei biglietti medesimi, da' diritto alla libera circolazione per giorni uno sulla rete a cui il biglietto si riferisce; b) biglietto di corsa semplice per percorsi extraurbani che, alla tariffa relativa al percorso di andata, da' diritto alla effettuazione del percorso in andata e ritorno.