(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45
                        del 31 dicembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Titoli di viaggio a tariffa agevolata
 
  1. Alle categorie  di  cittadini  residenti  nel  territorio  della
Regione  Toscana  indicate  al successivo art. 2 viene rilasciato uno
dei seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:
   a) abbonamento annuale senza limitazione del numero  delle  corse,
valido per la rete urbana della citta' di residenza;
   b)  abbonamento  annuale senza limitazione del numero delle corse,
valido per un percorso effettuato su linee ordinarie extraurbane;
   c) abbonamento annuale senza limitazione del numero  delle  corse,
cumulativo  dei  titoli  di  cui  alle  precedenti  lettere  a) e b),
riferibile  alla  rete  urbana  della  citta'  di  residenza   o   di
destinazione;
  2.  Alle  categorie  medesime vengono inoltre rilasciati i seguenti
titoli:
   a) biglietto di corsa semplice o  a  tempo,  adottato  nei  centri
dotati  di  servizi  urbani che, alla tariffa aziendale dei biglietti
medesimi, da' diritto alla libera circolazione per giorni  uno  sulla
rete a cui il biglietto si riferisce;
   b)  biglietto di corsa semplice per percorsi extraurbani che, alla
tariffa  relativa  al  percorso   di   andata,   da'   diritto   alla
effettuazione del percorso in andata e ritorno.