(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
                        del 16 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  comma  1  dell'art.  4  sono  aggiunte, infine, le seguenti
parole:  "e dalla dichiarazione dei  redditi  del  nucleo  familiare,
riferiti  all'anno  precedente  a  quello  di  fruizione  delle  cure
termali".
   2. Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
   "4. Nel caso in cui i fondi stanziati nel bilancio  regionale  non
siano   sufficienti   a   soddisfare   le   richieste  ammissibili  a
contribuzione, viene redatta apposita  graduatoria,  sulla  base  del
reddito   dichiarato,   da  approvare  con  deliberazione  di  giunta
regionale, a seguito di istruttoria effettuata dalle aziende U.S.L.".