(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 4 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e dalla dichiarazione dei redditi del nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di fruizione delle cure termali". 2. Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "4. Nel caso in cui i fondi stanziati nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili a contribuzione, viene redatta apposita graduatoria, sulla base del reddito dichiarato, da approvare con deliberazione di giunta regionale, a seguito di istruttoria effettuata dalle aziende U.S.L.".