(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 5 febbraio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.) ai sensi dell'art. 100 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, in quanto applicabile all'I.R.P.E.T. secondo il disposto dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e' autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 31 marzo 1999, il bilancio di previsione per l'anno 1999, gia' approvato dal consiglio di amministrazione dell'I.R.PE.T. con deliberazione n. 19 del 25 novembre 1998 e depositato presso il consiglio regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste dalla delibera di approvazione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiun que spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 26 gennaio 1999 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1998 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 22 gennaio 1999.