(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3
                        del 16 febbraio 1999)
 
                       Il CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      Il COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione  Molise  promuove  una politica generale di governo
delle risorse idriche mirata alla  loro  tutela,  riqualificazione  e
corretta   utilizzazione,  secondo  principi  di  solidarieta'  e  di
reciprocita', anche con le regioni  limitrofe.  Promuove  inoltre  la
sistemazione,  la  conservazione  ed il recupero del suolo nei bacini
idrografici; la salvaguardia delle aspettative e  dei  diritti  delle
generazioni future nonche' il rinnovo ed il risparmio delle risorse e
l'uso  plurimo  delle  stesse, con priorita' di soddisfacimento delle
esigenze idropotabili della popolazione.
  2. In attuazione della legge 5 gennaio  1994,  n.  36,  la  Regione
Molise,  con  la  presente  legge,  provvede alla delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali, disciplina le  forme  e  i  modi  della
cooperazione  tra i comuni e le province, detta le relative procedure
e modalita' per la organizzazione e la gestione dei servizi idrici:
   a) di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili,
fognatura e  depurazione  delle  acque  reflue,  attualmente  gestiti
direttamente o in concessione dai comuni o dalle comunita' montane;
   b)  relativi  agli acqueotti locali e di distribuzione di acqua ad
usi civili, attualmente gestiti dall'E.R.I.M. - Ente risorse  idriche
Molise,  come elencati nell'allegato A facente parte integrante della
presente legge: le opere, gli impianti e le  canalizzazioni  relative
ai  predetti  servizi  idrici  sono  trasferite, previa ricognizione,
dall'ERIM agli enti locali.
  3.  La  Regione  Molise,  in  attuazione dall'art. 5 della legge n.
36/1994, adotta tutti i programmi necessari ad attivare una  politica
che   punti  al  rispamio  delle  risorse  idriche  che  puo'  essere
conseguito mediante una serie di misure riguardanti:
   il risanamento ed il graduale ripristino delle reti esistenti  che
evidenziano perdite rilevanti;
   l'istallazione  di  reti  duali  nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimesioni;
   l'installazione di contatori  in  ogni  singola  unita'  abitativa
nonche'  di contatori differenziati per le attivita' produttive e del
settore terziario;
   la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il  risparmio
idrico  domestico  e  nei  settori industriali, terziario ed agricolo
anche mediante incentivi ed gevolazioni cosi' come previsti al  comma
2 dell'art. 6 della legge n. 36/1994.
  4.  Con  successiva  legge  regionale,  da adottarsi entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, la  Regione  provvede  a
trasformare  l'E.R.I.M.  in azienda speciale, ai sensi dell'art.  22,
comma 3, lettera c), della legge n. 142/1990, affidando  ad  essa  la
gestione  dei  servizi  idrici  di  captazione  e grande adduzione di
rilevanza regionale ed interregionale,  attualmente  gia'  svolta  ai
sensi della legge regionale n. 31/1980.