(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 16 febbraio 1999) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Molise promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo principi di solidarieta' e di reciprocita', anche con le regioni limitrofe. Promuove inoltre la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici; la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future nonche' il rinnovo ed il risparmio delle risorse e l'uso plurimo delle stesse, con priorita' di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione. 2. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la Regione Molise, con la presente legge, provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme e i modi della cooperazione tra i comuni e le province, detta le relative procedure e modalita' per la organizzazione e la gestione dei servizi idrici: a) di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, attualmente gestiti direttamente o in concessione dai comuni o dalle comunita' montane; b) relativi agli acqueotti locali e di distribuzione di acqua ad usi civili, attualmente gestiti dall'E.R.I.M. - Ente risorse idriche Molise, come elencati nell'allegato A facente parte integrante della presente legge: le opere, gli impianti e le canalizzazioni relative ai predetti servizi idrici sono trasferite, previa ricognizione, dall'ERIM agli enti locali. 3. La Regione Molise, in attuazione dall'art. 5 della legge n. 36/1994, adotta tutti i programmi necessari ad attivare una politica che punti al rispamio delle risorse idriche che puo' essere conseguito mediante una serie di misure riguardanti: il risanamento ed il graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano perdite rilevanti; l'istallazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimesioni; l'installazione di contatori in ogni singola unita' abitativa nonche' di contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario; la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario ed agricolo anche mediante incentivi ed gevolazioni cosi' come previsti al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 36/1994. 4. Con successiva legge regionale, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a trasformare l'E.R.I.M. in azienda speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142/1990, affidando ad essa la gestione dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di rilevanza regionale ed interregionale, attualmente gia' svolta ai sensi della legge regionale n. 31/1980.