(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 13 aprile 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Vista  la deliberazione della giunta provinciale n. 588 del 1 marzo
1999;
 
                              E m a n a
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il terzo comma dell'art. 2  del  decreto  del  presidente  della
giunta provinciale 1 marzo 1994, n. 6, e' cosi' sostituito:
   "3.  Si  considerano  non  autosufficienti,  ai sensi dell'art. 21
della legge provinciale n.  33  del  1988,  le  persone  iscritte  al
servizio  sanitario  provinciale residenti e domiciliate in provincia
di Bolzano, le quali a causa di  situazioni  morbose  cronicizzate  o
comunque a lungo decorso evidenziano una grave perdita di autonomia e
necessitano  dell'aiuto  e  dell'assistenza  continuativa da parte di
terzi.".
  2. Di aggiungere dopo il quarto comma dell'art. 2 del  decreto  del
presidente  della  giunta provinciale 1 marzo 1994, n. 6, il seguente
quinto comma:
   "5.  Il  responsabile  dell'area   funzionale   ed   organizzativa
territorio  e Servizi zonali dell'Azienda speciale ''Unita' sanitaria
locale''  (U.S.L.)  territorialmente   competente,   a   seguito   di
presentazione   della   relativa   domanda   e  senza  effettuare  la
rilevazione di cui all'art.  4, dichiara non autosufficienti:
    a) le persone fino ai 14 anni di eta'  assistite  a  domicilio  e
delle  quali il medico responsabile di un reparto ospedaliero attesti
per iscritto la gravita' dello stato sulla  base  della  patologia  e
della mancanza di prospettive di miglioramento negli anni successivi;
    b)  i  pazienti  terminali  costretti  a  letto  ed  assistiti  a
domicilio, dei quali il medico responsabile di un reparto ospedaliero
attesti per iscritto la gravita' dello stato.
  A tali soggetti e' erogato l'assegno giornaliero corrispondente  al
punteggio minimo del questionario in vigore.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Bolzano, 15 marzo 1999
                             DURNWALDER
  (Omissis).
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1999
Registro n. 1, foglio n. 7