(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 13 aprile 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 588 del 1 marzo 1999; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 1 marzo 1994, n. 6, e' cosi' sostituito: "3. Si considerano non autosufficienti, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale n. 33 del 1988, le persone iscritte al servizio sanitario provinciale residenti e domiciliate in provincia di Bolzano, le quali a causa di situazioni morbose cronicizzate o comunque a lungo decorso evidenziano una grave perdita di autonomia e necessitano dell'aiuto e dell'assistenza continuativa da parte di terzi.". 2. Di aggiungere dopo il quarto comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 1 marzo 1994, n. 6, il seguente quinto comma: "5. Il responsabile dell'area funzionale ed organizzativa territorio e Servizi zonali dell'Azienda speciale ''Unita' sanitaria locale'' (U.S.L.) territorialmente competente, a seguito di presentazione della relativa domanda e senza effettuare la rilevazione di cui all'art. 4, dichiara non autosufficienti: a) le persone fino ai 14 anni di eta' assistite a domicilio e delle quali il medico responsabile di un reparto ospedaliero attesti per iscritto la gravita' dello stato sulla base della patologia e della mancanza di prospettive di miglioramento negli anni successivi; b) i pazienti terminali costretti a letto ed assistiti a domicilio, dei quali il medico responsabile di un reparto ospedaliero attesti per iscritto la gravita' dello stato. A tali soggetti e' erogato l'assegno giornaliero corrispondente al punteggio minimo del questionario in vigore.". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 15 marzo 1999 DURNWALDER (Omissis). Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1999 Registro n. 1, foglio n. 7