(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 5 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto della legge 1. In attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la presente legge individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli enti locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilita' ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo del complesso delle attivita' economico-sociali esercitabili, della pianificazione integrata e del controllo della qualita' degli interventi.