(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
                         del 5 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  1. In attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alla  Regione  ed  altri  enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59) la presente legge individua  le  funzioni
riservate  alla  Regione  e  quelle  trasferite  agli  enti locali in
materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione
e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio  marittimo  e
porti.
  2.  Le  funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del
principio di sostenibilita' ambientale, nell'ottica  del  sostegno  e
dello   sviluppo  del  complesso  delle  attivita'  economico-sociali
esercitabili, della pianificazione integrata e  del  controllo  della
qualita' degli interventi.