(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35
                         del 16 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                             Ha aprovato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'art.  8,  comma 1, lettera a) le parole "ai sensi dell'art.
10" sono soppresse.
  2. L'art. 11 e' modificato nel modo seguente:
   A) al primo comma, dopo le parole "di cacciatori  ammissibili"  e'
aggiunta la parola "e'";
   B)  al  comma 2 le parole "in base a criteri di reciprocita'" sono
sostituite dalle parole "con criteri di mobilita'";
   C) al comma 2 e' aggiunto, dopo  le  parole  "non  residenti",  il
periodo:  "A  tal  fine  la giunta regionale determina annualmente la
quota parte del 10 per cento  di  cui  al  comma  1  da  assegnare  a
ciascuna delle seguenti categorie:
    a) residenza venatoria;
    b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;
    c) mobilita' per la caccia alla sola selvaggina migratoria".