(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 16 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha aprovato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 8, comma 1, lettera a) le parole "ai sensi dell'art. 10" sono soppresse. 2. L'art. 11 e' modificato nel modo seguente: A) al primo comma, dopo le parole "di cacciatori ammissibili" e' aggiunta la parola "e'"; B) al comma 2 le parole "in base a criteri di reciprocita'" sono sostituite dalle parole "con criteri di mobilita'"; C) al comma 2 e' aggiunto, dopo le parole "non residenti", il periodo: "A tal fine la giunta regionale determina annualmente la quota parte del 10 per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie: a) residenza venatoria; b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.; c) mobilita' per la caccia alla sola selvaggina migratoria".