(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 9 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione promuove l'istituzione e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale e delle biblioteche d'interesse locale, provvede alla tutela del patrimonio librario e documentario, secondo gli obiettivi della programmazione regionale, ai sensi dello statuto. 2. La Regione promuove la valorizzazione degli archivi degli enti locali e del patrimonio archivistico di enti ecclesiastici e di soggetti pubblici e privati. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli stessi enti locali.