(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20
                         del 9 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
 
  1.   La   Regione   promuove  l'istituzione  e  lo  sviluppo  delle
biblioteche pubbliche di ente locale e delle biblioteche  d'interesse
locale,  provvede alla tutela del patrimonio librario e documentario,
secondo gli obiettivi della programmazione regionale, ai sensi  dello
statuto.
  2.  La  Regione promuove la valorizzazione degli archivi degli enti
locali e del patrimonio  archivistico  di  enti  ecclesiastici  e  di
soggetti   pubblici   e   privati.   Tale   patrimonio   deve  essere
pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli stessi enti locali.