(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 86 del 10 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto  fondamentale  della
cultura   regionale,   quale   mezzo  di  espressione  artistica,  di
formazione, di promozione culturale, di  aggregazione  sociale  e  di
sviluppo economico.
  2.  La  Regione  Emilia-Romagna  con  la  presente  legge fissa gli
obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da  parte  dei
soggetti  istituzionali  e  individua  le  tipologie di intervento in
materia  di  attivita'  teatrali,  musicali  e  di   danza,   nonche'
cinematografiche  e  audiovisive - di seguito denominate spettacolo -
ponendo il pluralismo culturale e la qualita' artistica a  fondamento
di esse.
  3.  La  Regione  orienta  gli  interventi  in materia di spettacolo
avendo riguardo in particolare alla  produzione,  alla  circuitazione
degli  eventi,  alla  mobilita'  ed  alla  formazione  del  pubblico,
perseguendo  la  piu'  ampia  partecipazione   degli   spettatori   e
un'equilibrata  distribuzione  dell'offerta  culturale nel territorio
regionale. A tal fine la  Regione  incentiva  la  collaborazione  fra
soggetti  pubblici,  enti  operanti  nel  settore dello spettacolo ai
quali  la  Regione  partecipa  e  soggetti  privati,  tendendo   alla
razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.