(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 98 del 30 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Procedure selettive
 
  1. La giunta regionale e' autorizzata a indire procedure  selettive
riservate  al  personale amministrativo di cui al comma 1, lettera a)
dell'art. 7 del decreto legisaltivo n. 469/1997, in  servizio  presso
l'agenzia regionale da almeno 3 anni dalla data del bando di concorso
regionale.
  2. La giunta regionale, al fine di acquisire il personale di cui al
comma  1,  incrementa  la  propria  dotazione organica e ne adegua il
tetto di spesa. La  necessaria  copertura  finanziaria  e'  garantita
tramite parte delle risorse di cui al successivo art. 2.
  3.  Le  procedure  selettive  di  cui  al  comma  1 sono bandite in
relazione alle qualifiche funzionali possedute dagli interessati  nel
rispetto  dell'art.  6  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 ottobre 1998.
  4.  Il  personale  risultato  idoneo  a  seguito  delle   procedure
selettive e' assunto a tempo indeterminato presso la Regione.
  5.  Nelle  more  degli  adeguamenti di cui al comma 2 dell'art. 236
della  legge  regionale  21  aprile  1999,  n.  3,   le   commissioni
esaminatrici  delle  procedure  selettive di cui al presente articolo
sono costituite con decreto del presidente  della  giunta  regionale.
Esse  sono  composte da un dirigente regionale, che le presiede, e da
due esperti nelle materie oggetto delle  selezioni,  sorteggiati  dai
rispettivi  elenchi  di  cui  all'art. 11 del Regolamento regionale 7
aprile 1995, n. 24.