(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 30 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Procedure selettive 1. La giunta regionale e' autorizzata a indire procedure selettive riservate al personale amministrativo di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 7 del decreto legisaltivo n. 469/1997, in servizio presso l'agenzia regionale da almeno 3 anni dalla data del bando di concorso regionale. 2. La giunta regionale, al fine di acquisire il personale di cui al comma 1, incrementa la propria dotazione organica e ne adegua il tetto di spesa. La necessaria copertura finanziaria e' garantita tramite parte delle risorse di cui al successivo art. 2. 3. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono bandite in relazione alle qualifiche funzionali possedute dagli interessati nel rispetto dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998. 4. Il personale risultato idoneo a seguito delle procedure selettive e' assunto a tempo indeterminato presso la Regione. 5. Nelle more degli adeguamenti di cui al comma 2 dell'art. 236 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, le commissioni esaminatrici delle procedure selettive di cui al presente articolo sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale. Esse sono composte da un dirigente regionale, che le presiede, e da due esperti nelle materie oggetto delle selezioni, sorteggiati dai rispettivi elenchi di cui all'art. 11 del Regolamento regionale 7 aprile 1995, n. 24.