(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 28 luglio 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria", e, in particolare, l'articolo 35 il quale prevede l'emanazione di apposito regolamento al fine di uniformare strumenti e modalita' di tenuta del sistema di contabilita' analitica delle aziende, allo scopo di consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali; Atteso che sul medesimo il comitato dipartimentale per i servizi sociali, nella seduta del 17 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1794 del 4 giugno 1999, Decreta: E' approvato il "Regolamento di contabilita' analitica delle aziende sanitarie regionali e dell'agenzia regionale della sanita'", previsto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 giugno 1999 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 30 giugno 1999 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 270 Regolamento di contabilita' analitica delle aziende sanitarie e dell'agenzia regionale della sanita'. (ex art. 35, legge regionale n. 49/1996) Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e disciplina l'avvio e la gestione della contabilita' analitica delle aziende sanitarie regionali e, per quanto applicabile, dell'agenzia regionale della sanita', in seguito denominate "Aziende". 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario secondo quanto stabilito dall'art. 46 della legge regionale n. 49/1996.