(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 28 luglio 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Vista  la  legge  regionale  19  dicembre  1996, n. 49 e successive
modifiche e integrazioni recante "Norme in materia di programmazione,
contabilita'  e  controllo  del  servizio   sanitario   regionale   e
disposizioni  urgenti  per  l'integrazione  socio-sanitaria",  e,  in
particolare, l'articolo 35 il quale prevede l'emanazione di  apposito
regolamento al fine di uniformare strumenti e modalita' di tenuta del
sistema  di  contabilita'  analitica  delle  aziende,  allo  scopo di
consentire analisi  comparative  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei
risultati;
  Visto  il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale
della sanita' e delle politiche sociali;
  Atteso che sul medesimo il comitato dipartimentale  per  i  servizi
sociali,  nella  seduta  del  17  dicembre  1998,  ha espresso parere
favorevole;
  Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
  Su conforme deliberazione della giunta  regionale  n.  1794  del  4
giugno 1999,
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il  "Regolamento  di  contabilita'  analitica  delle
aziende sanitarie regionali e dell'agenzia regionale della  sanita'",
previsto  dall'art.  35,  comma  1, della legge regionale 19 dicembre
1996, n.   49, nel testo allegato  al  presente  provvedimento  quale
parte integrante e sostanziale.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
  Il presente decreto verra' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
   Trieste, 17 giugno 1999
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 30 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n.  1,  foglio  n.
270
 
Regolamento  di  contabilita'  analitica  delle  aziende  sanitarie e
   dell'agenzia  regionale  della  sanita'.    (ex  art.  35,   legge
   regionale n. 49/1996)
 
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
 
  1.  Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 35 della
legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e  disciplina  l'avvio  e  la
gestione   della   contabilita'  analitica  delle  aziende  sanitarie
regionali e, per quanto  applicabile,  dell'agenzia  regionale  della
sanita', in seguito denominate "Aziende".
  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli
istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico
universitario secondo  quanto  stabilito  dall'art.  46  della  legge
regionale n. 49/1996.