(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30
                         del 30 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 1
 
  1.  Il  secondo  comma  dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto
1996, n. 70 e' cosi' modificato: "Il comando ha la durata massima  di
un anno e puo' essere prorogato per motivate ed inderogabili esigenze
di servizio fino a tre anni".