(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 30 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 e' cosi' modificato: "Il comando ha la durata massima di un anno e puo' essere prorogato per motivate ed inderogabili esigenze di servizio fino a tre anni".