(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 15 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 20 1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 1o luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e' cosi' sostituita: "a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale,".