(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del
                         15 settembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 20
    1.  La  lettera a) del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale
1o luglio  1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio) e' cosi' sostituita:
      "a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente
dalle  associazioni  venatorie  riconosciute  a  livello  nazionale e
presenti a livello provinciale,".