(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999) II CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La Regione, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, garantisce le prestazioni sanitarie specifiche preventive, ortopediche e protesiche di cui all'art. 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono garantite in termini di continuita' e di uniformita' nell'ambito del territorio regionale.