(Pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale
          della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)
                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1. La  Regione,  nei  limiti  delle  somme stanziate in bilancio,
garantisce    le   prestazioni   sanitarie   specifiche   preventive,
ortopediche  e protesiche di cui all'art. 57, comma 3, della legge 23
dicembre  1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)
a  favore  degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti
di guerra.
    2. Le  prestazioni di cui al comma 1 sono garantite in termini di
continuita' e di uniformita' nell'ambito del territorio regionale.