(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47 del 1o ottobre 1999) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sussidi in favore dei familiari delle vittine di naufragi 1. L'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi, avvenuti nell'esercizio dell'attivita' di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70 milioni. 2. Il sussidio straordinario di cui al comma 1 e' incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico alla data dell'evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi. 3. L'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni. 4. Il sussidio di cui al comma 3 e' incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi compresi i nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi. 5. Le somme vengono accreditate presso l'istituto bancario segnalato dal richiedente. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'esercizio medesimo dall'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).