(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47 del
                          1o ottobre 1999)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
      Sussidi in favore dei familiari delle vittine di naufragi
    1. L'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e
la pesca e' autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di
ciascuno  dei  marittimi  deceduti  o  dispersi in naufragi, avvenuti
nell'esercizio  dell'attivita' di pesca, di natanti da pesca iscritti
nei  compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario
di lire 70 milioni.
    2. Il sussidio straordinario di cui al comma 1 e' incrementato di
lire  20  milioni  per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico
alla  data dell'evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi
deceduti o dispersi.
    3. L'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e
la  pesca e' autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di
ciascuno  dei  marittimi  deceduti o dispersi a seguito del naufragio
dei   motopescherecci   Santa  Venera  e  Santa  Lucia  iscritti  nel
compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire
50 milioni.
    4. Il  sussidio  di  cui  al  comma  3 e' incrementato di lire 10
milioni  per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi
compresi i nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.
    5. Le   somme  vengono  accreditate  presso  l'istituto  bancario
segnalato dal richiedente.
    6. Per  le  finalita'  del  presente  articolo  e' autorizzata, a
carico  dell'esercizio  finanziario  1999,  la  spesa  di  lire 1.000
milioni,  cui  si  provvede  mediante riduzione di pari importo della
spesa  autorizzata  per  l'esercizio medesimo dall'art. 2 della legge
regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).