(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 93 del
                          26 ottobre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
    La  corte  costituzionale con sentenza 30 settembre 1999, n. 382,
depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999, ha dichiarato:
      "inammissibile  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,   commi  1  e  2,  della  legge  della  Regione  Veneto,
riapprovata  dal  consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997
(Prevenzione  dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati
da  elettrodotti.  Regime  transitorio), sollevata dal Presidente del
Consiglio  dei Ministri, con il ricorso in epigrafe, sotto il profilo
della violazione dell'interesse nazionale e di altre regioni;
    non  fondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale del
medesimo  art. 1,  commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 117
della Costituzione".
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
    1.  Fino al termine previsto dal comma 1 dell'art. 69 della legge
regionale  30 gennaio  1997,  n. 6, si adotta il principio di evitare
cautelativamente  la  creazione  di  nuove  situazioni  di potenziale
rischio  alla  popolazione.  Pertanto,  negli  strumenti  urbanistici
generali e nelle loro varianti adottati dopo il 1o gennaio 1998, sono
previste,   tra  le  linee  elettriche  aeree  esterne  con  tensione
superiore  o  uguale a 132 Kv e le aree destinate a nuove costruzioni
residenziali,  scolastiche  e  sanitarie,  distanze tali che il campo
elettrico  e  l'induzione  magnetica  non  superino i valori previsti
nell'art.  4  della  legge  regionale  30  giugno  1993,  n. 27, pari
rispettivamente a 0,5 Kv/m e 0,2 micron T (micro Tesla).
    2.  In  base  al  criterio  di  cui  al comma 1, a partire dal 1o
gennaio 1998,  devono  essere fissate le distanze da mantenere tra le
costruzioni  residenziali,  scolastiche e sanitarie esistenti e nuove
linee  elettriche  aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132
Kv.
    3.  Per  le  finalita' di cui ai commi l e 2 l'ente gestore della
rete  elettrica e' tenuto a fornire le caratteristiche tecniche della
linea  agli  organi  competenti  al rilascio dell'autorizzazione alla
costruzione  e  all'esercizio  della  stessa  e all'effettuazione dei
controlli.
    4.  La  determinazione  delle  distanze di cui ai commi l e 2 e i
controlli  relativi  vengono effettuati dall'Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
    5.  E'  abrogato il comma 5 dell'art. 69 della legge regionale 30
gennaio 1997, n 6.