(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 26 ottobre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato La corte costituzionale con sentenza 30 settembre 1999, n. 382, depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999, ha dichiarato: "inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in epigrafe, sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di altre regioni; non fondata la questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell'art. 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, si adotta il principio di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla popolazione. Pertanto, negli strumenti urbanistici generali e nelle loro varianti adottati dopo il 1o gennaio 1998, sono previste, tra le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 Kv e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, distanze tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori previsti nell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, pari rispettivamente a 0,5 Kv/m e 0,2 micron T (micro Tesla). 2. In base al criterio di cui al comma 1, a partire dal 1o gennaio 1998, devono essere fissate le distanze da mantenere tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie esistenti e nuove linee elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 Kv. 3. Per le finalita' di cui ai commi l e 2 l'ente gestore della rete elettrica e' tenuto a fornire le caratteristiche tecniche della linea agli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stessa e all'effettuazione dei controlli. 4. La determinazione delle distanze di cui ai commi l e 2 e i controlli relativi vengono effettuati dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV). 5. E' abrogato il comma 5 dell'art. 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n 6.