(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 128 del 28 ottobre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comitato regionale delle associazioni di produttori riconosciute ed i sottocomitati per settore produttivo omogeneo, di cui all'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, hanno sede presso la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale agricoltura. 2. Il comitato e' supportato, per le funzioni di segreteria, da un collaboratore regionale della direzione generale competente per l'agricoltura.