(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      128 del 28 ottobre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.   Il  comitato  regionale  delle  associazioni  di  produttori
riconosciute  ed  i sottocomitati per settore produttivo omogeneo, di
cui  all'art. 6  della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, hanno
sede   presso   la   Regione   Emilia-Romagna  -  Direzione  generale
agricoltura.
    2.  Il  comitato e' supportato, per le funzioni di segreteria, da
un  collaboratore  regionale  della direzione generale competente per
l'agricoltura.