(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17
                       dell'11 novembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
  Modifiche all'art.  3 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 28
    1. Al  comma 4 dell'art.  3 della legge regionale 24 luglio 1997,
n.  28  (Organizzazione  e  intermediazione  di  viaggi  e  soggiorni
turistici) la parola "specificatamente" e' abrogata.
    2. Il  comma  5 dell'art.  3 della legge regionale n. 28/1997, e'
sostituito dal seguente:
    "5. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la
dislocazione  di  terminali  remoti  posti  all'interno  di strutture
diverse  da  quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di
biglietti    di    viaggio.    Detta   dislocazione   e'   comunicata
preventivamente alla provincia competente per territorio.".
    3. Il  comma  6 dell'art.  3 della legge regionale n. 28/1997, e'
sostituito dal seguente:
    "6. Le agenzie possono prestare la propria attivita' in occasione
di   mostre,   borse   e   fiere  o  simili  manifestazioni,  dandone
comunicazione  preventiva alla provincia nel cui territorio si svolge
l'iniziativa.".