(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 dell'11 novembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) la parola "specificatamente" e' abrogata. 2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1997, e' sostituito dal seguente: "5. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Detta dislocazione e' comunicata preventivamente alla provincia competente per territorio.". 3. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1997, e' sostituito dal seguente: "6. Le agenzie possono prestare la propria attivita' in occasione di mostre, borse e fiere o simili manifestazioni, dandone comunicazione preventiva alla provincia nel cui territorio si svolge l'iniziativa.".