(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
     Emilia-Romagna - Parte prima - n. 286 del 21 dicembre 2012) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le disposizioni previste nella presente  legge  sono  volte  a
disciplinare gli interventi per la  ricostruzione  nei  comuni  delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i  cui  territori
sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e  del  29  maggio
2012, cosi' come individuati dall'art. 1, comma 1, del  decreto-legge
6 giugno 2012 n. 74 (Interventi urgenti in favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici  che  hanno  interessato  il  territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. La presente legge trova  altresi'
applicazione  nei  comuni  limitrofi,  limitatamente   agli   edifici
danneggiati, qualora il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi
sismici venga accertato dal Comitato tecnico  previsto  dall'art.  3,
comma 3, del Protocollo d'Intesa firmato dal Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  dai  Presidenti  delle   Regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in data 4 ottobre 2012. 
    2.  Sono  disciplinati  altresi'  dalla   presente   legge,   gli
interventi e le opere  infrastrutturali,  ancorche'  localizzati,  in
tutto o in parte, al di fuori del territorio dei comuni  indicati  al
comma 1, qualora siano diretti alla realizzazione  o  all'adeguamento
di  reti  infrastrutturali  e  di   servizi   di   cui   usufruiscono
direttamente le popolazioni dei medesimi comuni. 
    3.  Le  disposizioni  della  presente  legge  trovano  diretta  e
immediata applicazione negli ambiti territoriali indicati dai commi 1
e 2, prevalendo su ogni previsione con esse  incompatibile  contenuta
negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, vigenti
o adottati.