(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 286 del 21 dicembre 2012) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni previste nella presente legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, cosi' come individuati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. La presente legge trova altresi' applicazione nei comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati, qualora il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici venga accertato dal Comitato tecnico previsto dall'art. 3, comma 3, del Protocollo d'Intesa firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in data 4 ottobre 2012. 2. Sono disciplinati altresi' dalla presente legge, gli interventi e le opere infrastrutturali, ancorche' localizzati, in tutto o in parte, al di fuori del territorio dei comuni indicati al comma 1, qualora siano diretti alla realizzazione o all'adeguamento di reti infrastrutturali e di servizi di cui usufruiscono direttamente le popolazioni dei medesimi comuni. 3. Le disposizioni della presente legge trovano diretta e immediata applicazione negli ambiti territoriali indicati dai commi 1 e 2, prevalendo su ogni previsione con esse incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, vigenti o adottati.