(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
     Emilia-Romagna - Parte prima - n. 287 del 21 dicembre 2012) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Sostituzione dell'art. 1 della l.r. n. 42 del 1995 
 
    1. L'articolo 1 della legge  regionale  14  aprile  1995,  n.  42
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla
carica di consigliere regionale) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 (Trattamento indennitario e rimborsi  per  i  consiglieri
regionali). - 1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri
regionali si articola in: 
      a) indennita' di carica e indennita' di funzione; 
      b) indennita' per fine mandato e assegno  vitalizio,  salve  le
disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 23  dicembre
2010, n. 13 «Modifiche alla legge regionale 14  aprile  1995,  n.  42
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla
carica di consigliere regionale)». 
    2. Ai consiglieri sono inoltre  corrisposti  rimborsi  spese  per
l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi). 
    3.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   1,   lettera   e)   del
decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, la partecipazione alle riunioni delle commissioni  di  cui  agli
articoli 38, 40 e 41 dello Statuto e' gratuita, con esclusione  anche
di  diarie,  indennita'  di  presenza  e  rimborsi   spese   comunque
denominati. 
    4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.l. n.  174
del 2012, convertito dalla legge n.  213  del  2012,  il  trattamento
economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2,  non  puo'  eccedere
complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu'  virtuosa,
fatte salve le coperture assicurative di cui alla legge regionale  26
luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14
aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni).».