(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 287 del 21 dicembre 2012) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della l.r. n. 42 del 1995 1. L'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali). - 1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in: a) indennita' di carica e indennita' di funzione; b) indennita' per fine mandato e assegno vitalizio, salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 «Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)». 2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la partecipazione alle riunioni delle commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto e' gratuita, con esclusione anche di diarie, indennita' di presenza e rimborsi spese comunque denominati. 4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, non puo' eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni).».