(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 ordinario del 5 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell'art. 39, comma 2, lettera 1-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, nonche' dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilita'. 2. La Regione, per la realizzazione delle modalita' di vita indipendente, favorisce l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilita'. 3. Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione garantisce alle persone con disabilita' grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la vita all'interno della comunita' e l'integrazione con il proprio ambiente sociale. 4. Per «vita indipendente» si intende il diritto della persona con disabilita' all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro. 5. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o piu' assistenti personali. 6. L'incremento di autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, costituiscono l'obiettivo di valutazione dell'efficacia degli interventi.