(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
     della Regione Abruzzo n. 65 ordinario del 5 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione, in osservanza degli articoli  2,  3  e  118  della
Costituzione, dell'art. 39, comma 2, lettera 1-ter),  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate)  e   successive
modificazioni, nonche' dell'art. 19 della Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti  delle  persone  con  disabilita',  riconosce  come
fondamentale e strategico il diritto  alla  vita  indipendente  delle
persone con disabilita'. 
    2. La Regione, per  la  realizzazione  delle  modalita'  di  vita
indipendente, favorisce l'autogestione dei servizi  assistenziali  al
fine di contrastare il ricorso  all'istituzionalizzazione,  garantire
la personalizzazione degli interventi, l'integrazione  sociale  e  la
permanenza nel proprio ambiente  di  vita  delle  persone  con  grave
disabilita'. 
    3.  Nel  rispetto  delle  risorse  disponibili  annualmente   sul
bilancio  regionale,  la  Regione   garantisce   alle   persone   con
disabilita'   grave   il   diritto   alla   vita   indipendente    ed
autodeterminata,  attraverso  il   finanziamento   di   progetti   di
assistenza   personale   autogestita,   finalizzata   a   contrastare
l'isolamento, a garantire  la  vita  all'interno  della  comunita'  e
l'integrazione con il proprio ambiente sociale. 
    4. Per «vita indipendente» si intende il  diritto  della  persona
con disabilita' all'autodeterminazione e  al  controllo  del  proprio
quotidiano e del proprio futuro. 
    5. La vita  indipendente  si  realizza  primariamente  attraverso
l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di  uno  o
piu' assistenti personali. 
    6. L'incremento di autonomia, indipendenza  e  soddisfazione  del
disabile, costituiscono  l'obiettivo  di  valutazione  dell'efficacia
degli interventi.