(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Abruzzo n. 69 del 5 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio  2000,  n.
15 (Disciplina per  la  promozione  delle  attivita'  musicali  nella
                          Regione Abruzzo) 
 
    1. Dopo il comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 15/2000
e' inserito il seguente  comma:  «1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione
della  presente  legge  per  attivita'  musicale  si  intende   anche
l'attivita' coreutica e di danza». 
    2. Al comma 1, dell'art. 19, della legge  regionale  n.  15/2000,
dopo le parole «in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  2»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «o  che  siano  beneficiari  del  contributo
derivante dal fondo unico per lo spettacolo».