(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 69 del 5 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attivita' musicali nella Regione Abruzzo) 1. Dopo il comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 15/2000 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge per attivita' musicale si intende anche l'attivita' coreutica e di danza». 2. Al comma 1, dell'art. 19, della legge regionale n. 15/2000, dopo le parole «in possesso dei requisiti di cui all'art. 2» sono aggiunte le seguenti: «o che siano beneficiari del contributo derivante dal fondo unico per lo spettacolo».