(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  94
                   Speciale del 28 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                     Addizionale regionale Irpef 
 
  1.    Limitatamente    all'anno    d'imposta    2012,    l'aliquota
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e' determinata  applicando  all'aliquota  di  base  stabilita
dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni  per  scaglioni  di
reddito: 
    a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,27 punti percentuali; 
    b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione  di  0,39
punti percentuali; 
    c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.