(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 Speciale del 28 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Addizionale regionale Irpef 1. Limitatamente all'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito: a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,27 punti percentuali; b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,39 punti percentuali; c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.