(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9  agosto  2005,
n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e  di
nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare  gli  articoli  29
(finalita'  e  destinatari),  30  (promozione  dell'occupazione),  31
(promozione  di  nuove  attivita'  imprenditoriali),  32  (lavoro  in
cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la
trasformazione  di  rapporti  di  lavoro  ad   elevato   rischio   di
precarizzazione  in  rapporti   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato); 
  Visto l'art. 48, comma 1, della  legge  regionale  n.  18/2005,  ai
sensi del quale  i  Piani  di  gestione  delle  situazioni  di  grave
difficolta' occupazionale possono prevedere i seguenti interventi: 
    a)  concessione  di  incentivi  per  favorire  l'assunzione,  con
contratti  a  tempo  indeterminato,  anche  parziale,  di  lavoratori
disoccupati o a rischio di disoccupazione; 
    b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese; 
    c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori  di  corsi
di riqualificazione; 
    d)  misure  speciali,  in  via  sperimentale,  volte  a  favorire
l'inserimento  lavorativo  di  disoccupati  privi  di  ammortizzatori
sociali; 
  Visto il «Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione  degli
incentivi per gli interventi di politica attiva del  lavoro  previsti
dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto
2005, n. 18 (Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro)», emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n.
0114/Pres. e modificato con  propri  decreti  18  novembre  2010,  n.
0246/Pres., 29 luglio 2011,  n.  0181/Pres.  e  18  giugno  2012,  n.
0130/Pres., di seguito  Regolamento,  con  il  quale  e'  stata  data
attuazione alle sopra citate disposizioni della  legge  regionale  n.
18/2005; 
  Visto l'aggiornamento 2012 del  Programma  triennale  regionale  di
politica del lavoro 2012 - 2012, approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1049; 
  Visto l'art. 4, comma  12,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva di crescita), in base  al  quale  al  fine  di  garantire
un'omogenea applicazione degli incentivi  all'assunzione  sono  stati
definiti i seguenti principi: 
    a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione   costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o
della contrattazione collettiva. Gli incentivi sono esclusi anche nel
caso  in  cui  il  lavoratore  avente  diritto  all'assunzione  viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione; 
    b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi  sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di  un  lavoratore
mediante contratto  di  somministrazione,  l'utilizzatore  non  abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di  un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato  da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
    c)  gli  incentivi  non  spettano  se  il  datore  di  lavoro   o
l'utilizzatore con contratto  di  somministrazione  abbiano  in  atto
sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione  o  la
somministrazione    siano     finalizzate     all'acquisizione     di
professionalita' sostanzialmente diverse  da  quelle  dei  lavoratori
sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva; 
    d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei  lavoratori
che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte  di  un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti  assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli  del  datore  di
lavoro che assume ovvero risulti  con  quest'ultimo  in  rapporto  di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione
si applica anche all'utilizzatore. 
  Ritenuto in via  generale  opportuno  recepire  nel  Regolamento  i
principi di cui sopra; 
  Considerato  che  l'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  della  legge
regionale n. 18/2005 demanda  al  Programma  triennale  regionale  di
politica  del  lavoro  l'individuazione  delle  aree  di   intervento
prioritario, degli obiettivi da  perseguire  con  priorita'  e  delle
tipologie degli interventi da effettuare; 
  Considerato che il recepimento dei sopra indicati principi  dettati
dal legislatore nazionale non modifica in alcun modo l'individuazione
delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi  da  perseguire
con priorita' e delle tipologie degli interventi  da  effettuare  con
riferimento agli incentivi regionali di politica  attiva  del  lavoro
disciplinati nel Regolamento; 
  Sentiti  il  Comitato  di  coordinamento  interistituzionale  e  la
Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute  del
6 novembre 2012 hanno esaminato lo schema di regolamento di  modifica
all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre  2012,  n.
1914,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
regolamento recante «Modifiche al Regolamento per  la  concessione  e
l'erogazione degli incentivi per gli interventi  di  politica  attiva
del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31,  32,  33  e  48  della
legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18   (Norme   regionali   per
l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del  lavoro),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 28  maggio  2010,  n.  114»,  di
seguito Regolamento; 
  Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella  seduta
di data 26 novembre 2012 ha esaminato il  testo  del  Regolamento  ai
sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36,  comma  5,  della
legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e  norme  fondamentali
del sistema Regione - autonomie locali  nel  Friuli  Venezia  Giulia)
esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la  quale
nella seduta di data 6 dicembre 2012 ha esaminato ai sensi  dell'art.
3, commi 6 e 7, della legge  regionale  n.  18/2005  il  Regolamento,
esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2012,  n.
2211,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento  recante
«Modifiche al Regolamento per la  concessione  e  l'erogazione  degli
incentivi per gli interventi di politica attiva del  lavoro  previsti
dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto
2005, n. 18 (Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del  lavoro),  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 28 maggio 2010, n.  114»,  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento  per
la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli  interventi  di
politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33
e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali  per
l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del  lavoro),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 28 maggio  2010,  n.  114»,  nel
testo allegato al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO