(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2012) IL PRESIDENTE Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalita' e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attivita' imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato); Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale possono prevedere i seguenti interventi: a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione; b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese; c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione; d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali; Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0114/Pres. e modificato con propri decreti 18 novembre 2010, n. 0246/Pres., 29 luglio 2011, n. 0181/Pres. e 18 giugno 2012, n. 0130/Pres., di seguito Regolamento, con il quale e' stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale n. 18/2005; Visto l'aggiornamento 2012 del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2012 - 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1049; Visto l'art. 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), in base al quale al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione sono stati definiti i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. Ritenuto in via generale opportuno recepire nel Regolamento i principi di cui sopra; Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 18/2005 demanda al Programma triennale regionale di politica del lavoro l'individuazione delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi da perseguire con priorita' e delle tipologie degli interventi da effettuare; Considerato che il recepimento dei sopra indicati principi dettati dal legislatore nazionale non modifica in alcun modo l'individuazione delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi da perseguire con priorita' e delle tipologie degli interventi da effettuare con riferimento agli incentivi regionali di politica attiva del lavoro disciplinati nel Regolamento; Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 6 novembre 2012 hanno esaminato lo schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2012, n. 1914, con la quale e' stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114», di seguito Regolamento; Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 26 novembre 2012 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole; Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 6 dicembre 2012 ha esaminato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005 il Regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2012, n. 2211, con la quale e' stato approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Decreta: 1. E' emanato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO