(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 19 novembre 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6; Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare; Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011; Vista la delibera della Giunta regionale n. 184 del 12 aprile 2012; Considerato che il Consiglio regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto; Vista la nota n. 6354/SP del 26 ottobre 2012 dell'assessore proponente; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, alla concessione di derivazione e alla licenza di attingimento per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee e superficiali, mediante piccole derivazioni e attingimenti temporanei, nonche' la procedura relativa al deposito per derivazioni di acque sotterranee ad uso domestico. 2. Il presente regolamento favorisce la semplificazione amministrativa nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia. 3. Non sono soggetti al presente regolamento: a) la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, in quanto libera e soggetta alle sole prescrizioni previste nell'art. 17, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); b) le procedure relative alle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e al D.P.G.R. Campania 9 aprile 2010, n. 95 (Regolamento n. 10/2010: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente); c) le procedure relative alle acque termali di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini), alla legge regionale n. 8 del 2008 e al D.P.G.R. Campania n. 95 del 2010 (Regolamento n. 10/2010); d) le procedure relative alle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), alla legge regionale n. 8 del 2008 e al D.P.G.R. Campania n. 95 del 2010.