(Pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania  n.
                      72  del 19 novembre 2012) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha deliberato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione; 
  Visto  lo  Statuto  della  Regione  Campania  approvato  con  legge
regionale 28 maggio 2009, n. 6; 
  Visto in particolare l'art. 56 dello  Statuto,  che  disciplina  la
potesta' regolamentare; 
  Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011; 
  Vista la delibera della Giunta regionale n. 184 del 12 aprile 2012; 
  Considerato che il Consiglio regionale non si  e'  pronunciato  nel
termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto; 
  Vista la  nota  n.  6354/SP  del  26  ottobre  2012  dell'assessore
proponente; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  procedure   relative
all'autorizzazione alla ricerca  di  acque  sotterranee  e  scavo  di
pozzi, alla concessione di derivazione e alla licenza di attingimento
per  l'utilizzo  di  acque  pubbliche  sotterranee  e   superficiali,
mediante piccole derivazioni e attingimenti  temporanei,  nonche'  la
procedura relativa al deposito per derivazioni di  acque  sotterranee
ad uso domestico. 
  2.   Il   presente   regolamento   favorisce   la   semplificazione
amministrativa nel rispetto delle norme poste a tutela degli  aspetti
qualitativi e  quantitativi  della  risorsa  idrica  e  dei  principi
desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia. 
  3. Non sono soggetti al presente regolamento: 
  a) la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di
fondi agricoli o di singoli edifici, in quanto libera e soggetta alle
sole prescrizioni previste nell'art. 17, comma 2, del  regio  decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, (Testo unico delle disposizioni  di  legge
sulle acque e impianti elettrici); 
  b) le procedure relative alle acque minerali  naturali  di  cui  al
decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  176  (Attuazione   della
direttiva 2009/54/CE,  sull'utilizzazione  e  la  commercializzazione
delle acque minerali naturali), alla legge regionale 29 luglio  2008,
n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque  minerali
e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e  al
D.P.G.R. Campania 9 aprile  2010,  n.  95  (Regolamento  n.  10/2010:
Disciplina della ricerca ed  utilizzazione  delle  acque  minerali  e
termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente); 
  c) le procedure relative alle acque termali di cui al regio decreto
28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo  IV
della legge 16 luglio 1916, n.  947,  contenente  disposizioni  sulle
acque minerali e gli stabilimenti termali,  idroterapici  e  di  cure
fisiche e affini), alla legge regionale n. 8 del 2008 e  al  D.P.G.R.
Campania n. 95 del 2010 (Regolamento n. 10/2010); 
  d) le procedure relative alle risorse geotermiche di cui al decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22  (Riassetto  della  normativa  in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a  norma
dell'art. 27, comma 28, della legge 23  luglio  2009,  n.  99),  alla
legge regionale n. 8 del 2008 e al D.P.G.R. Campania n. 95 del 2010.