(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 
                    n. 110 del 31 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi costituzionali,
le politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dello
Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e  9  dello
Statuto, concorre allo sviluppo  dell'ordinata  e  civile  convivenza
della comunita' regionale, attraverso il sostegno  ad  iniziative  di
sensibilizzazione  della  societa'   civile   e   delle   istituzioni
pubbliche,   finalizzate   alla   promozione   dell'educazione   alla
legalita', alla crescita  della  coscienza  democratica,  all'impegno
contro la criminalita' organizzata e diffusa, le  infiltrazioni  e  i
condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del
territorio regionale. 
  2. La Regione promuove il piu' efficace funzionamento delle proprie
strutture, garantendo l'imparzialita' e  la  trasparenza  dell'azione
amministrativa e  la  puntualita'  nei  pagamenti,  quali  condizioni
fondamentali per il contrasto del crimine organizzato,  mafioso,  dei
reati contro la pubblica amministrazione ed, in particolare, il reato
di corruzione. 
  3. Gli interventi di cui alla presente legge, attuati  in  coerenza
con la normativa regionale in materia di sicurezza urbana  e  polizia
locale, sono promossi, progettati e realizzati dalla  Regione,  anche
in collaborazione con altri enti pubblici e privati, o da questi  con
il sostegno della Regione.