(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' 1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dello Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 9 dello Statuto, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della societa' civile e delle istituzioni pubbliche, finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalita', alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalita' organizzata e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio regionale. 2. La Regione promuove il piu' efficace funzionamento delle proprie strutture, garantendo l'imparzialita' e la trasparenza dell'azione amministrativa e la puntualita' nei pagamenti, quali condizioni fondamentali per il contrasto del crimine organizzato, mafioso, dei reati contro la pubblica amministrazione ed, in particolare, il reato di corruzione. 3. Gli interventi di cui alla presente legge, attuati in coerenza con la normativa regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale, sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, o da questi con il sostegno della Regione.