(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 61 del 14 novembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
Adempimenti  di  trasparenza  patrimoniale  dei  consiglieri  e   dei
                        candidati consiglieri 
 
  1. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente  della
Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, e' tenuto
a trasmettere al  Presidente  del  consiglio  regionale  le  seguenti
dichiarazioni e atti: 
    a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) concernente i diritti reali su  beni  immobili  e  su
beni mobili iscritti  in  pubblici  registri;  le  partecipazioni  in
societa' quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti  in
titoli  obbligazionari,  titoli  di  Stato  o   in   altre   utilita'
finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni  fiduciarie;
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa'; 
    b)  copia  dell'ultima   dichiarazione   dei   redditi   soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 
    c)  una  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'
concernente le spese sostenute e  le  obbligazioni  assunte,  nonche'
tutti i  finanziamenti  e  contributi  ricevuti,  per  la  propaganda
elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali  e  di  mezzi  propagandistici  predisposti   e   messi   a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui  lista
hanno fatto parte. 
  2.  Alla  dichiarazione  concernente  le  spese  sostenute   e   le
obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera c),  debbono  essere
allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma terzo,  della
legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla  legge
2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello  Stato  al  finanziamento
dei partiti politici) e dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre
1993, n. 515 (Disciplina delle  campagne  elettorali  per  l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica): 
    a) il rendiconto relativo ai contributi  e  servizi  ricevuti  ed
alle  spese  sostenute  in  cui   siano   analiticamente   riportati,
attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione  del
solo candidato, i contributi  e  servizi  provenienti  dalle  persone
fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000,00, e  tutti
i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore  provenienti  da
soggetti diversi.  Sono  inoltre  allegati  gli  estratti  dei  conti
correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il  rendiconto
e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che  ne
certifica la veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate. 
    b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi,  per  un
importo che superi euro 50.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa  la
messa a disposizione  di  servizi,  la  dichiarazione  congiunta  del
soggetto erogante e  del  soggetto  che  riceve  o,  in  alternativa,
dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La  disposizione  non
si  applica  per  tutti  i  finanziamenti  direttamente  concessi  da
istituti di credito o da aziende bancarie,  alle  condizioni  fissate
dagli accordi interbancari. 
  3. Gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e  b),  concernono
anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei  redditi  del
coniuge non separato  e  dei  figli  conviventi,  se  gli  stessi  vi
consentono, 
  4. La dichiarazione di cui comma  1,  lettera  c),  ed  i  relativi
allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro  tre  mesi
dalla data delle elezioni, anche al Collegio  regionale  di  garanzia
elettorale ai sensi della legge n. 151/1993. Si applicano le sanzioni
di cui all'art. 15 della stessa legge n. 515/1993. 
  5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c),  ed  i  relativi
allegati, sono trasmessi  al  solo  Collegio  regionale  di  garanzia
elettorale anche dai candidati non eletti. 
  6. Un candidato  inizialmente  non  eletto  che,  nel  corso  della
legislatura,  subentra  per  qualsiasi  motivo  ad   un   consigliere
precedentemente eletto, e' tenuto agli adempimenti di cui ai commi  1
e 2, entro tre mesi dalla surroga.