(Pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   della   Regione   autonoma
             Friuli-Venezia Giulia 23 gennaio 2013 n. 4) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 18 agosto 1986, n.  35  (Disciplina  delle
attivita' estrattive); 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  1  bis,  lettera  b),  della
citata legge regionale n. 35/1986, come introdotto dall'art. 2, comma
1,  lettera  a),  della  legge  regionale  19  maggio  2011,   n.   6
(Disposizioni  in  materia  di   attivita'   estrattive   e   risorse
geotermiche),  in  base  al  quale  con  regolamento  regionale  sono
definite le modalita' di presentazione dell'istanza di autorizzazione
all'attivita' estrattiva e delle relative varianti; 
  Ritenuto necessario definire, in  esecuzione  del  citato  art.  2,
comma 1-bis, lettera b) della legge regionale 35/1986,  le  modalita'
di  presentazione  dell'istanza   di   autorizzazione   all'attivita'
estrattiva e delle relative varianti; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre  2012,
n. 2302 che ha approvato,  in  via  definitiva,  il  «Regolamento  di
esecuzione  dell'art.  2,  comma  1-bis,  lettera  b),  della   legge
regionale  18  agosto  1986,  n.  35  (Disciplina   delle   attivita'
estrattive) concernente le modalita' di presentazione dell'istanza di
autorizzazione all'attivita' estrattiva e delle relative varianti»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  2,  comma
1-bis, lettera b), della  legge  regionale  18  agosto  1986,  n.  35
(Disciplina delle attivita' estrattive) concernente le  modalita'  di
presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attivita' estrattiva
e delle relative varianti», nel testo allegato che costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO