(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Variazioni delle aliquote IRAP 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e' maggiorata di 0,92 punti percentuali per le categorie di soggetti passivi d'imposta e per le categorie ed i settori di classificazione delle attivita' economiche (ATECO) 2007, indicati nell'allegato A, rispetto a quella stabilita dall'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali). 2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e' ridotta di 0,92 punti percentuali per i settori di attivita' economica 77.11 e 77.12 della classifica ATECO 2007.