(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            HA APPROVATO 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                   Variazioni delle aliquote IRAP 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in  corso
al  31  dicembre  2012,  l'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive (IRAP) e' maggiorata di 0,92  punti  percentuali
per le categorie di soggetti passivi d'imposta e per le categorie  ed
i settori di classificazione delle attivita' economiche (ATECO) 2007,
indicati nell'allegato A, rispetto a quella  stabilita  dall'art.  16
del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali). 
  2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in  corso
al  31  dicembre  2012,  l'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive (IRAP) e' ridotta di 0,92 punti percentuali  per
i settori di attivita' economica 77.11 e 77.12 della classifica ATECO
2007.