(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                            O g g e t t o 
 
  1. In osservanza dei principi  comunitari  e  statali  di  sviluppo
sostenibile e gestione delle risorse  naturali,  la  Regione  Toscana
promuove  e  riconosce  la  bonifica  quale  attivita'  di  rilevanza
pubblica volta a garantire la  sicurezza  idraulica,  la  difesa  del
suolo, la manutenzione del territorio,  la  tutela  e  valorizzazione
delle  attivita'  agricole,  del   patrimonio   idrico,   anche   con
riferimento  alla  provvista  e  all'utilizzazione  delle   acque   a
prevalente uso irriguo, nonche' dell'ambiente  e  delle  sue  risorse
naturali. 
  2. La presente legge ha  ad  oggetto  la  nuova  delimitazione  dei
comprensori di bonifica ed il riordino dei relativi enti gestori, nel
rispetto dei criteri formulati ai sensi del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
  3.   La   presente   legge   disciplina   altresi'   le   modalita'
dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto  delle  linee
generali della programmazione economica  nazionale  e  regionale,  in
conformita' con le previsioni del programma regionale di  sviluppo  e
del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge
regionale 19 marzo 2007 n. 14 (Istituzione del  piano  ambientale  ed
energetico regionale), nonche' in modo da assicurare il coordinamento
dell'attivita' di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino
e negli altri strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  della
Regione e degli enti locali in materia  di  governo  del  territorio,
ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dalla  presente  legge  si
applica,  in  quanto   compatibile,   la   normativa   nazionale   di
riferimento.