(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 O g g e t t o 1. In osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, la Regione Toscana promuove e riconosce la bonifica quale attivita' di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attivita' agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonche' dell'ambiente e delle sue risorse naturali. 2. La presente legge ha ad oggetto la nuova delimitazione dei comprensori di bonifica ed il riordino dei relativi enti gestori, nel rispetto dei criteri formulati ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 3. La presente legge disciplina altresi' le modalita' dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformita' con le previsioni del programma regionale di sviluppo e del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007 n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nonche' in modo da assicurare il coordinamento dell'attivita' di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici. 4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale di riferimento.