(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 7/I-II del 12 febbraio 2013) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  del  4  febbraio
2013, n. 188; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Il punto 1. dell'allegato 1  al  decreto  del  presidente  della
giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
 
                         «Direzione generale 
 
  Ufficio affari istituzionali: 
  affari istituzionali; 
  svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie; 
  tutela dei contrassegni di lista in occasione di elezioni comunali; 
  supporto alla conferenza permanente tra Stato, Regioni  e  Province
autonome; 
  rapporti con la Corte dei conti; 
  raccolta e pubblicazione degli atti della Giunta provinciale; 
  risarcimento  dei  danni  ai  sensi  dell'art.   3,   della   legge
provinciale 9 novembre 2001, n. 16; 
  piano triennale di prevenzione della corruzione; 
  Ufficio organizzazione: 
  strutture organizzative e procedure; 
  progetti organizzativi; 
  reclutamento del personale dirigente; 
  analisi del fabbisogno di personale e verifica della gestione delle
risorse strumentali; 
  rilevamento fabbisogno di  spazio,  assegnazione  dei  locali  agli
uffici provinciali e relative analisi dei costi; 
  disciplina della documentazione amministrativa e titolario; 
  misure   organizzative   ai   fini   della   smaterializzazione   e
digitalizzazione; 
  misure di coordinamento in materia di privacy; 
  gestione e manutenzione di linee ed  apparecchiature  di  telefonia
fissa e mobile; 
  Controlling; 
  Economato: 
  approvvigionamento di materiale di cancelleria;  arredamento  degli
uffici per quanto non rientrante  nei  compiti  degli  uffici  11.1.,
11.2. e 11.3; 
  autorimessa centrale e servizio automobilistico; 
  tipografia provinciale, sevizio postale e centrale telefonica; 
  servizio di pulizia degli uffici; 
  servizio di cassa; 
  Ufficio statistiche (ASTAT): 
    esercizio delle funzioni previste dall'art. 10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n. 1017,  come  modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993 n. 290 ed esercizio
delle funzioni previste dall'art. 9 della legge provinciale 22 maggio
1996, n. 12. 
 
                       Ripartizione presidenza 
 
  Ufficio affari del gabinetto: 
  rapporti con  le  autorita'  statali  nelle  questioni  sostanziali
riguardanti l'autonomia e la politica provinciale; 
  reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua
nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione; 
  organizzazione degli esami di bi- e trilinguismo; 
  tutela a livello europeo dei gruppi etnici; 
  cooperazione allo sviluppo; 
  cooperazione  transfrontaliera  nonche'  il   gruppo   europeo   di
cooperazione territoriale "Euregio Tirolo-Alto Adige, Trentino"; 
  organizzazioni non profit e tenuta dei registri  provinciali  delle
organizzazioni  di  volontariato  nonche'  delle  organizzazioni   di
promozione sociale; 
  Fondo speciale per il volontariato; 
  tenuta del registro delle persone giuridiche di diritto privato; 
  servizi volontari; 
  cooperazione allo sviluppo e relazioni estere; 
  tutela dei consumatori; 
  assistenza in favore degli emigrati e dei transfrontalieri; 
  uso dello stemma della Provincia, cerimoniale; 
  adozione di provvedimenti contingibili ed  urgenti  in  materia  di
sicurezza ed igiene, incluso l'impiego delle forze di polizia; 
  pubbliche relazioni; 
  Ufficio di Roma: 
  trasmissione di informazioni  tra  gli  uffici  provinciali  e  gli
uffici statali centrali; 
  supporto agli enti pubblici ed ai  cittadini  nell'espletamento  di
incombenze burocratiche presso uffici pubblici a Roma; 
  preparazione di incontri con  membri  degli  organi  legislativi  e
governativi. 
 
               Ripartizione Avvocatura della Provincia 
 
  Ufficio contratti: 
  redazione e stipulazione dei contratti di compravendita  e  permuta
di beni immobili, di costituzione di diritti reali e stipula di  ogni
altro contratto soggetto a registrazione fiscale; 
  tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale e
della raccolta di contratti; 
  richieste di intavolazione e voltura catastale di atti contrattuali
stipulati nell'interesse dell'Amministrazione provinciale; 
  verifica di norme  di  gara  e  di  schemi  tipo  di  contratti  di
affidamento per lavori, beni e servizi; 
  consulenza e contenzioso per  i  procedimenti  di  gara  ed  affari
contrattuali, nell'interesse della Provincia, delle aziende  e  degli
enti provinciali  e  relativi  organi,  degli  amministratori  e  del
personale; 
  partecipazione ai  procedimenti  di  gara  della  Provincia,  delle
aziende  e  degli  enti  provinciali,  a  richiesta  della   stazione
appaltante; 
  Ufficio questioni linguistiche: 
  revisione  linguistica  e  traduzione  di  norme  giuridiche  della
Provincia nonche' di testi dell'amministrazione provinciale destinati
alla generalita' dei cittadini; 
  consulenza linguistica; 
  raccolta e gestione della terminologia  specifica  dei  settori  di
competenza dell'amministrazione provinciale; 
  Ufficio legale: 
  tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia,  delle
aziende  e  degli  enti  provinciali   e   relativi   organi,   degli
amministratori e del personale per quanto non attribuita agli  uffici
3.1 e 3.4; 
  consulenza giuridico-amministrativa; 
  pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi; 
  promulgazione   delle   leggi   ed   emanazione   dei   regolamenti
provinciali,  nonche'  pubblicazione  degli  stessi  nel   Bollettino
Ufficiale; 
  rimborso delle spese giudiziali, legali e peritali; 
  liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni; 
  Ufficio affari legali del territorio: 
  tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia,  delle
aziende  e  degli  enti  provinciali   e   relativi   organi,   degli
amministratori e del personale nei  settori  agricoltura  e  foreste,
urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente; 
  consulenza giuridico-amministrativa nel settore; 
  pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi; 
  rimborso delle spese giudiziali, legali e peritali; 
  liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni. 
 
                         Ripartizione Europa 
 
  Ufficio per l'integrazione europea: 
  coordinamento  degli  interventi  previsti  dai  fondi  strutturali
comunitari; 
  predisposizione,  attuazione,  sorveglianza   e   valutazione   dei
programmi generali (in particolare  Fondo  Europeo  per  lo  Sviluppo
Regionale FESR; INTERREG, Fondo per lo Sviluppo e  la  Coesione  FSC;
armonizzazione degli stessi con programmi speciali; 
  notificazione dei provvedimenti in materia di  aiuti  di  stato  ed
altri atti all'Unione Europea; 
  collaborazione con le autorita' regionali per la predisposizione  e
l'attuazione dei programmi e delle iniziative UE; 
  servizi di informazione sull'Unione europea (Europe-Direct); 
  assistenza e consulenza nel recepimento e nell'interpretazione  del
diritto europeo; 
  Ufficio di Bruxelles: 
  trasmissione di informazioni  tra  gli  uffici  provinciali  e  gli
uffici dell'Unione europea; 
  supporto agli enti pubblici ed ai  cittadini  nell'espletamento  di
incombenze amministrative presso gli uffici suddetti; 
  preparazione di incontri con autorita' dell'Unione europea; 
  rapporti   dell'amministrazione   provinciale   con   gli    organi
dell'Unione europea; 
  Comitato delle Regioni; 
  Ufficio organismo pagatore provinciale: 
  coordinamento in posizione di autonomia funzionale  delle  funzioni
di organismo pagatore riconosciuto ai sensi  della  normativa  per  i
fondi europei FEASR e FEAGA; 
  coordinamento dei controlli delle domande relative al fondi europei
FEASR e FEAGA tramite esecuzione diretta degli stessi o con delega  a
soggetti esterni; 
  autorizzazione al pagamento delle domande relative ai fondi FEASR e
FEAGA e degli interventi ad esse collegati; 
  predisposizione della documentazione per la Commissione  europea  e
per gli altri Enti relativi ai fondi gestiti; 
  autorita' di certificazione per  i  programmi  operativi  2007-2013
"Competitivita'   Regionale   ed   Occupazione"    e    "Cooperazione
territoriale europea Italia-Austria"; 
  Ufficio FSE: 
  programma operativo  provinciale  per  il  Fondo  sociale  europeo:
elaborazione, attuazione, gestione e coordinamento finanziario; 
  accreditamento degli enti formativi e di orientamento; 
  controlli amministrativi; 
  monitoraggio per i ministeri e per la Commissione europea; 
  rapporto annuale per la Commissione europea.». 
  2. Presso il punto 24.2.  (Ufficio  anziani  e  distretti  sociali)
dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25
giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e' aggiunta  la  seguente
lineetta: 
    «Contributi ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  22  della  legge
provinciale 18 agosto 1988». 
  3. La denominazione del punto 35. dell'allegato 1  al  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  25  giugno  1996,  n.  21,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «35. Artigianato, industria, commercio e turismo». 
  4. Dopo il punto 35.3. dell'allegato 1 al  decreto  del  Presidente
della  Giunta  provinciale  25  giugno  1996,  n.  21,  e  successive
modifiche, e' aggiunto il seguente punto 35.4.: 
    «35.4. Ufficio turismo e alpinismo: 
  turismo, esercizi pubblici, ristori di campagna; 
  mestieri turistici, agenzie di viaggio; 
  guide alpine e di sci, maestri da sci; 
  piste da sci, rifugi alpini; 
  provvidenze  per   gli   esercizi   pubblici,   gli   esercizi   di
affittacamere e di case per  ferie,  per  i  rifugi  alpini,  per  le
organizzazioni turistiche, e per le manifestazioni turistiche; 
  funzioni di polizia amministrativa». 
  5. I punti 2., 3., 8., 36. e 39. dell'allegato  1  al  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  25  giugno  1996,  n.  21,  e
successive modifiche, sono soppressi. 
  6. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,  e'
inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Le aree funzionali di cui all'articolo dell'art. 3, della
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e  successive  modifiche  ed
integrazioni  sono  di  norma  costituite,  anche  per  esigenze   di
carattere temporaneo, con decreto  del  Presidente  della  Provincia,
sentita la commissione di cui all'art. 1-bis della legge  provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed  integrazioni;  nel
decreto sono specificate le competenze delle  aree  e,  nel  rispetto
delle apposite  direttive,  il  trattamento  economico  spettante  al
responsabile dell'area funzionale stessa.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
    Bolzano, 11 febbraio 2013 
 
                             DURNWALDER