(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del  3
                            luglio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio 
 
  1. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione
ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche,  e'  delegato
ai  comuni,  dotati  di  strumento  urbanistico   generale   vigente,
l'esercizio     delle     funzioni     amministrative     concernenti
l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo art. 146, comma
6, limitatamente ai seguenti interventi: 
    a) interventi indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  luglio  2010,  n.  139   (Regolamento   recante
procedimento semplificato di  autorizzazione  paesaggistica  per  gli
interventi di lieve entita', a norma  dell'art.  146,  comma  9,  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni); 
    b)  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,   di
restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 3,  comma
1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia); 
    c) interventi da eseguirsi in  zone  di  completamento,  definite
zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile  1968,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o  ad  esse
equiparate; 
    d) varianti al progetto  approvato  che  non  abbiano  natura  di
variazioni  essenziali  come  definite  dall'art.  17   della   legge
regionale  11  agosto   2008,   n.   15   (Vigilanza   sull'attivita'
urbanistico-edilizia); 
    e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione  primaria,  da
realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi  comunque
denominati, per  i  quali  sia  stato  rilasciato  preventivo  parere
paesaggistico favorevole e per i quali i medesimi piani contengano  i
tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200; 
    f) installazione sugli edifici esistenti,  con  esclusione  delle
zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori  pubblici
2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli  solari,  termici  e
fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq; 
    g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici  al
servizio di edifici gia' esistenti; 
    h) posa  in  opera  di  nuove  condotte  di  fognatura,  condotte
idriche, reti urbane di distribuzione del  gas  interrate,  di  linee
elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate,  di
qualunque   tensione,   nonche'   di   cabine   elettriche   e    per
telecomunicazioni; 
    i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009,  n.  13
(Disposizioni  per  il  recupero  a  fini  abitativi  dei  sottotetti
esistenti) e successive modifiche; 
    l) interventi di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 4 e  5  della
legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure  straordinarie  per  il
settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e
successive modifiche,  limitatamente  a  quelli  realizzabili  previa
denuncia di inizio attivita'. 
  2. Rimane ferma la competenza della Regione quando le opere di  cui
al comma 1 interessano il territorio di due o piu' comuni. 
  3. Il  rilascio  delle  autorizzazioni  paesaggistiche  avviene  in
conformita' alle previsioni dell'art.  146  del  d.lgs.  42/2004.  Le
autorizzazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del comune. 
  4. Le funzioni amministrative concernenti  la  vigilanza  sui  beni
assoggettati a vincolo paesaggistico,  ivi  compresa  l'adozione  dei
provvedimenti repressivi, sono  attribuite  ai  comuni,  al  fine  di
salvaguardare l'assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non
preventivamente   autorizzata   e   garantire   il   rispetto   delle
prescrizioni  e  dei  divieti  imposti  da  norme  di  legge   o   da
provvedimenti amministrativi.