(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 3 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio 1. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, e' delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo art. 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi: a) interventi indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni); b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate; d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia); e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200; f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq; g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti; h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonche' di cabine elettriche e per telecomunicazioni; i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche; l) interventi di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attivita'. 2. Rimane ferma la competenza della Regione quando le opere di cui al comma 1 interessano il territorio di due o piu' comuni. 3. Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche avviene in conformita' alle previsioni dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004. Le autorizzazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del comune. 4. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti repressivi, sono attribuite ai comuni, al fine di salvaguardare l'assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non preventivamente autorizzata e garantire il rispetto delle prescrizioni e dei divieti imposti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi.