(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Lazio n. 2 del 3 gennaio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
  1. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n.
25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della
Regione),  la  Giunta  regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente, fino  a  quando  non  sia  approvato  per  legge  e
comunque non oltre il 31 marzo 2013, la  gestione  del  bilancio  per
l'anno finanziario 2013, con le disposizioni e le modalita'  previste
nella proposta di legge di bilancio all'esame del Consiglio regionale
secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione. 
  2. La gestione  in  via  provvisoria  del  bilancio  e'  consentita
limitatamente ad  un  dodicesimo  della  spesa  prevista  da  ciascun
macroaggregato. 
  3. La limitazione di cui al comma  2  non  sussiste  per  le  spese
obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per  le  spese
concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura
non sono  suscettibili  di  impegno  o  di  pagamento  frazionati  in
dodicesimi.