(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 3 gennaio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione), la Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2013, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2013, con le disposizioni e le modalita' previste nella proposta di legge di bilancio all'esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione. 2. La gestione in via provvisoria del bilancio e' consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato. 3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.