(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 9/I-II del 26 febbraio 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, «Ordinamento delle aree sciabili attrezzate» 1. La rubrica del titolo II della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e' cosi' sostituita: «Titolo II Piano di settore, zone sciistiche, registro e disciplina generale delle aree sciabili attrezzate». 2. L'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e' cosi' sostituito: «Art. 5 (Piano di settore, impianti di risalita e piste da sci). - 1. Il piano di settore impianti di risalita e piste da sci, di seguito denominato piano di settore, disciplina l'uso e le modificazioni del territorio finalizzati all'esercizio dello sci. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le procedure per l'approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), distinguendo tra interventi in zona sciistica, interventi integrativi alla zona sciistica ed interventi esterni alla zona sciistica. Le zone sciistiche sono definite all'art. 5-bis. 2. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi. 3. Il piano di settore definisce i principi programmatici per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione per un periodo di 10 anni, tenuto conto della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle caratteristiche del territorio, nonche' dello sviluppo sociale, economico e turistico nell'interesse della popolazione locale. 4. Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale.». 3. Dopo l'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono inseriti i seguenti articoli 5-bis e 5-ter: «Art. 5-bis (Zone sciistiche). - 1. Le zone sciistiche sono aree geografiche delimitate, gia' dotate di infrastrutture finalizzate all'esercizio dello sci. Nelle zone sciistiche e' consentita la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2. 2. L'inclusione di un'area nel piano di settore quale zona sciistica non costituisce vincolo all'utilizzo e alla edificabilita' della stessa in base alle leggi vigenti, ne' titolo per le indennita' di cui all'art. 25 della presente legge e all'art. 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1. Art. 5-ter (Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita). - 1. Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita, di seguito denominato registro, contiene la rappresentazione cartografica dettagliata delle infrastrutture di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 2. 2. L'inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro equivale all'inserimento nel piano urbanistico comunale e corrisponde a dichiarazione di pubblica utilita' con efficacia quinquennale per i fini di cui al titolo VI della presente legge e al capo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.». 4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e' cosi' sostituita: «a) l'applicazione e i contenuti del piano di settore, le zone sciistiche, il registro nonche' il procedimento da seguire;». 5. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e' aggiunto il seguente comma: «2. Il proprietario del terreno non e' responsabile ne' degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati all'interno delle zone sciistiche ne' degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati al di fuori di dette zone.».