(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
            Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 6 marzo 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il proprio decreto di data 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres.  con
il quale e' stato  emanato  il  «Regolamento  per  l'acquisizione  in
economia di beni e servizi da parte delle direzioni  centrali  e  dei
servizi dell'Amministrazione regionale»,  successivamente  modificato
con il decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2011, n. 81; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE)  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto in particolare l'art. 125; 
  Visto il  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo n. 163/2006 emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70  (Semestre  europeo  -
Prime disposizioni urgenti per  l'economia),  come  convertito  dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  Visto il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52  (Disposizioni  urgenti
per il contenimento della  spesa  pubblica),  come  convertito  dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita'  2013)
ed in particolare i commi 149 e seguenti dell'art. 1; 
  Ritenuto  opportuno  effettuare  delle  modifiche  al   regolamento
approvato con proprio decreto  n.  0216/Pres./2010  onde  aggiornarlo
alle intervenute variazioni normative; 
  Valutata l'opportunita' di eliminare la previsione di introdurre un
elenco di operatori  economici  in  quanto,  stante  la  residualita'
dell'utilizzo  delle  procedure  autonome  da  parte  della  stazione
appaltante, la  creazione  e  la  tenuta  dell'elenco  risulterebbero
contrarie al principio di economicita' dell'azione amministrativa; 
  Considerata l'utilita'  di  procedere  ad  alcune  modifiche  sulla
tipologia di beni e servizi acquisibili in economia; 
  Visto inoltre il Regolamento concernente criteri  e  modalita'  per
l'espressione della valutazione di congruita' economica e  tecnica  e
dell'attestazione  di  conformita'  della  prestazione  contrattuale,
emanato con proprio decreto di data 29 luglio 2009 n. 0214/Pres.; 
  Considerata la necessita' di coordinare anche la disciplina dettata
con il predetto Regolamento con le nuove disposizioni; 
  Ravvisata ulteriormente la necessita' di meglio definire i  criteri
per l'espressione della congruita' tecnica; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale di data  20  febbraio
2013, n. 238 con la quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  di
modifica al decreto del Presidente della Regione 5 ottobre  2010,  n.
216 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi  da
parte delle direzioni centrali  e  dei  servizi  dell'Amministrazione
regionale) e al decreto del Presidente della Regione 29 luglio  2009,
n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalita' per l'espressione
della   valutazione   di   congruita'   economica   e    tecnica    e
dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale)»; 
  Visto  il  Regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto di  data
27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente
della Regione 5 ottobre 2010, n. 216 (Regolamento per  l'acquisizione
in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei
servizi dell'Amministrazione regionale) e al decreto  del  Presidente
della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri
e  modalita'  per  l'espressione  della  valutazione  di   congruita'
economica  e  tecnica  e  dell'attestazione  di   conformita'   della
prestazione   contrattuale)»   nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO