(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
          della Regione siciliana n. 18 del 12 aprile 2013) 
 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Norme in materia di rappresentanza 
                    e doppia preferenza di genere 
 
  1. Alla legge regionale 15  settembre  1997,  n.  35  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)   l'art.   1-bis   e'   sostituito   dal    seguente:    «Art.
1-bis. (Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali
e circoscrizionali). - 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del
consiglio comunale e del  consiglio  circoscrizionale  nessun  genere
puo' essere  rappresentato  in  misura  superiore  a  due  terzi  dei
componenti  della  stessa  lista,   con   arrotondamento   all'unita'
superiore in caso di  cifra  decimale  pari  o  superiore  a  0,5  ed
all'unita' inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5»; 
    b) all'art. 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:  «3-bis.
Il voto alla lista e' espresso, ai sensi del comma 3,  tracciando  un
segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun  elettore  puo'
esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti  di  preferenza  per
candidati della lista da  lui  votata,  scrivendone  il  nome  ed  il
cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a  fianco  del
contrassegno. Nel caso di espressione di  due  preferenze,  una  deve
riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato  di
genere femminile della stessa lista, pena la nullita'  della  seconda
preferenza»; 
    c) il comma 2 dell'art. 2-ter e' sostituito dal seguente: «2.  Il
voto alla lista e' espresso, ai sensi del comma  3  dell'art.  2-bis,
tracciando un segno sul contrassegno della lista  prescelta.  Ciascun
elettore puo' esprimere inoltre sino ad un massimo  di  due  voti  di
preferenza per candidati della lista da lui  votata,  scrivendone  il
nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite  righe  poste  a
fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di  due  preferenze,
una deve riguardare un candidato di  genere  maschile  e  l'altra  un
candidato di genere femminile della stessa lista,  pena  la  nullita'
della seconda preferenza»; 
    d) il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «2. Il voto
alla lista e' espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 3,  tracciando
un segno sul contrassegno della  lista  prescelta.  Ciascun  elettore
puo' esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti  di  preferenza
per candidati della lista da lui votata, scrivendone il  nome  ed  il
cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a  fianco  del
contrassegno. Nel caso di espressione di  due  preferenze,  una  deve
riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato  di
genere femminile della stessa lista, pena la nullita'  della  seconda
preferenza». 
  2. Al comma  1  dell'art.  18  del  Testo  unico  delle  leggi  per
l'elezione dei consigli comunali nella Regione  siciliana,  approvato
con  decreto  presidenziale  20  agosto  1960,  n.  3,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  dopo  la  lettera  e)  e'  aggiunta  la
seguente: «e-bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1
dell'art. 1-bis della legge regionale 15  settembre  1997,  n.  35  e
successive modifiche e integrazioni,  e,  in  caso  di  inosservanza,
assegna ai presentatori della lista un termine  di  ventiquattro  ore
per la regolarizzazione  della  stessa.  Trascorso  inutilmente  tale
termine,  riduce  la  lista  cancellando   i   nomi   dei   candidati
appartenenti al genere  piu'  rappresentato,  procedendo  dall'ultimo
della lista, in modo da assicurare il rispetto  del  citato  comma  1
dell'art. 1-bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora  la  lista,
in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga  un
numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto,  ricusa  la
lista». 
  3. All'art. 38 del Testo  unico  delle  leggi  per  l'elezione  dei
consigli comunali nella  Regione  siciliana,  approvato  con  decreto
presidenziale 20  agosto  1960,  n.  3,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  L'elettore  puo'
manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i
candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione  di  due
preferenze, una deve riguardare un candidato  di  genere  maschile  e
l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena  la
nullita' della seconda preferenza»; 
    b) il comma 4 e' soppresso; 
    c) il comma 8 e' sostituito dal  seguente:  «8.  Qualora  vengano
espressi piu' di due voti di preferenza per candidati di una medesima
lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause
di nullita' dei voti previste dalla legge».