(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15  del
                           17 aprile 2013) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
         Inserimento dell'art. 9-bis del d.p.g.r. 14/R/2004 
 
  1. Dopo l'art. 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della  Giunta  regionale  25  febbraio  2004,  n.  14/R  (Regolamento
regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art.
5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la  gestione
dei rifiuti e la  bonifica  dei  siti  inquinati",  contenente  norme
tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni  amministrative
e di controllo  attribuite  agli  enti  locali  nelle  materie  della
gestione dei rifiuti e delle bonifiche"), e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Limiti e condizioni per l'utilizzazione dei fanghi). -
1. Lo spandimento dei fanghi di depurazione sui terreni  agricoli  e'
consentito a condizione che sia garantito  il  rispetto  delle  norme
tecniche previste dal d.lgs. 99/1992 e delle norme igienico sanitarie
e di tutela ambientale vigenti  e  che  non  arrechi  pregiudizio  al
raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II  della
parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale). 
  2. Le modalita' tecniche utilizzate per lo spandimento  dei  fanghi
di  depurazione  assicurano  l'uniforme  distribuzione   dei   fanghi
medesimi sulla superficie di terreno interessata. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, sui terreni con pendenze inferiori al
15 per cento e' fatto  obbligo  di  utilizzare,  nel  rispetto  della
sicurezza  degli  operatori,  carri  spandiletame,  ogniqualvolta  il
contenuto  di  sostanza  secca  dei  fanghi  ne  renda   tecnicamente
possibile l'utilizzo. 
  4. Nel caso in cui i fanghi  siano  utilizzati  mediante  iniezione
diretta nel suolo, la stessa e' effettuata tra i 20 e i 40 centimetri
di profondita' dalla superficie di terreno interessata. 
  5. L'utilizzazione dei fanghi  in  agricoltura,  qualunque  sia  la
tecnica impiegata, e' effettuata con modalita' che, in relazione alle
caratteristiche  idrogeologiche  e   geomorfologiche   dei   terreni,
garantiscano l'incorporazione nel suolo  dei  fanghi  e  limitino  il
ruscellamento e la diffusione di odori sgradevoli. 
  6.  All'interno  dei  siti  inseriti  nella  lista  del  patrimonio
mondiale dell'UNESCO sulla base  delle  tipologie  individuate  dalla
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed
ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi  aderenti
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura (UNESCO), la superficie  autorizzata  per  l'utilizzazione
dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'art. 6, comma 1, n. 1),  del
d.lgs. 99/1992, non puo' superare il 3 per cento della superficie del
sito medesimo ricadente nel territorio di ciascun comune.».