(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 25 comma 1 della legge regionale 29 aprile 2009, n.  9
«Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale», che dispone  che  al  fine  di  soddisfare  le
esigenze di sicurezza per  il  personale  della  polizia  locale,  di
funzionalita'  e  di  omogeneita'  sul  territorio   regionale,   con
regolamento sono determinati le caratteristiche  dei  mezzi  e  degli
strumenti operativi in dotazione, le caratteristiche delle tessere di
riconoscimento personale, le caratteristiche e i modelli delle divise
con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo
stemma  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,   i   gradi   e   le
caratteristiche dei relativi distintivi; 
  Ritenuto di dare attuazione al citato comma 1  dell'art.  25  della
legge regionale n. 9/2009 limitatamente alle lettere  a),  b)  e  c),
rinviando la  determinazione  dei  gradi  e  le  caratteristiche  dei
relativi distintivi, prevista dalla  lettera  d),  ad  un  successivo
regolamento; 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1743  dell'11
ottobre 2012 di approvazione in  via  preliminare,  del  «Regolamento
concernente  le  caratteristiche   dei   veicoli,   degli   strumenti
operativi, delle tessere personali di riconoscimento e  delle  divise
con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai  Corpi  e  ai
Servizi di Polizia  locale  operanti  nella  regione,  in  attuazione
dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale  29
aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di  sicurezza
e ordinamento della Polizia locale); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 23  gennaio
2013 con cui il suddetto Regolamento  e'  stato  riapprovato  in  via
preliminare dalla  Giunta  regionale  in  seguito  alla  sopravvenuta
necessita' di eseguire  complessi  approfondimenti  in  relazione  ad
alcune caratteristiche merceologiche dei capi di abbigliamento di cui
all'allegato D del Regolamento; 
  Acquisiti i pareri  del  Consiglio  delle  Autonomie  locali  nella
seduta dell'11 marzo 2013 e della V Commissione consiliare permanente
nella seduta del 18 marzo 2013; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 542 del  28  marzo
2013 con cui e' stato approvato in  via  definitiva  il  «Regolamento
concernente  le  caratteristiche   dei   veicoli,   degli   strumenti
operativi, delle tessere personali di riconoscimento e  delle  divise
con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai  Corpi  e  ai
Servizi di Polizia  locale  operanti  nella  regione,  in  attuazione
dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale  29
aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di  sicurezza
e ordinamento della Polizia locale)»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14, comma 1, lettera  r),  della  legge  regionale  18
giugno 2007, n. 17; 
  Visto il decreto del Vice Segretario Generale n. 59  del  3  aprile
2013 con cui e' stata disposta, ai sensi  della  legge  regionale  26
gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma  34,  la  correzione  degli  errori
materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale
n. 542 del 28 marzo 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente  le  caratteristiche  dei
veicoli,  degli  strumenti  operativi,  delle  tessere  personali  di
riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi,
in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale  operanti  nella
regione, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a),  b)  e  c),
della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni  in  materia
di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia  locale.)»  nel
testo allegato che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO