(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Valle d'Aosta n. 9 del 26 febbraio 2013) 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 41, comma  11,  della
legge  regionale  23   luglio   2010,   n.   22   (Nuova   disciplina
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli  enti  del
comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale
23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il
presente regolamento disciplina i requisiti di accesso, le  modalita'
e i criteri per il reclutamento  del  personale  dell'Amministrazione
regionale,  degli  enti  pubblici  non  economici  dipendenti   dalla
Regione, degli enti locali e delle loro forme associative. 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  regolamento  si  applicano
altresi',   ove   compatibili,   al   reclutamento   del    personale
tecnico-amministrativo       dell'Universita'       della       Valle
d'Aosta/Universite' de la Vallee d'Aoste.