(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 9 del 26 febbraio 2013) Art. 1 Ambito di applicazione 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 41, comma 11, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso, le modalita' e i criteri per il reclutamento del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative. 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresi', ove compatibili, al reclutamento del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' della Valle d'Aosta/Universite' de la Vallee d'Aoste.