(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  17
                         dell'8 maggio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 4 della l.r. 29/2011 
 
  1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011,  n.
29 (Razionalizzazione e  rideterminazione  dei  Servizi  di  Sviluppo
Agricolo) e' sostituito dal seguente: 
  «7. Le risultanze delle  operazioni  di  liquidazione,  comprensive
dell'ammontare dei residui  attivi  e  del  saldo  di  cassa  finale,
nonche' dei residui passivi risultanti dal  conto  consuntivo  e  dal
piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al  fine
dell'iscrizione dei  relativi  stanziamenti  nel  bilancio  regionale
mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'art. 25  della  legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento  contabile  della  Regione
Abruzzo), nel rispetto del principio  del  pareggio  finanziario  del
bilancio e mediante integrazione  dello  stanziamento  del  fondo  di
riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo  corrispondente
al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione».