(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 2 maggio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 49/2003 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), e' inserito il seguente: "3-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprieta' di veicolo usato gia' in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch'esso da utilizzare per la guida od il trasporto dei soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprieta' di entrambi i veicoli, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e' riconosciuta sul veicolo nuovo gia' a decorrere dalla prima periodicita' tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprieta' del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.". 2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 e' sostituito dal seguente: "4. Il beneficiario dell'esenzione puo' chiedere il trasferimento della stessa su altro veicolo di sua proprieta', con l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3.".