(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 21 del
                           23 maggio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 
                        6 agosto 2007, n. 18 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale  6  agosto
2007,  n.  18  (Norme  per  la  programmazione  sociosanitaria  e  il
riassetto del servizio sanitario regionale) sono aggiunti i  seguenti
commi: 
  «5-bis. In caso di gestione  dei  servizi  sociali  tramite  delega
all'ASL, il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci, di cui
all'articolo  22,  esercita  le  seguenti  funzioni  di  indirizzo  e
controllo: 
    a)  programmazione  dei  servizi  sociali   relativa   all'ambito
territoriale di competenza; 
    b) espressione di parere vincolante, per la  parte  attinente  la
delega, sui provvedimenti adottati dal  direttore  generale  dell'ASL
concernenti il bilancio pluriennale di  previsione,  il  bilancio  di
esercizio e le relative variazioni, l'assestamento ed  il  rendiconto
di gestione. 
  5-ter.  Il  comitato  territoriale  socio  sanitario  dei   sindaci
predispone ed approva a maggioranza assoluta dei suoi  componenti  il
regolamento per il suo funzionamento.».