(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 27 marzo 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico). 1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dallo stesso elaborati e» sono soppresse. 2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «3. La gestione delle foreste appartenenti al patrimonio regionale puo' essere affidata in concessione, in base alle priorita' individuate dalla Giunta regionale: a) ai soggetti di cui all'art. 48 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni; b) alle cooperative sociali operanti nel settore agro-forestale; c) alle imprese agricole e forestali. Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'affidamento avviene con le modalita' di cui all'art. 48 della legge regionale n. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; nei casi di cui alla lettera c) l'affidamento avviene mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, che definiscono gli oneri posti a carico del soggetto gestore. La Giunta regionale puo', altresi', trasferire in proprieta' al soggetto gestore beni mobili gia' destinati alle attivita' forestali». 3. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «l'Ente parco» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore». 4. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «all'Ente parco, l'Ente medesimo adotta» sono sostituite dalle seguenti: «ad un soggetto terzo, lo stesso deve comunque adottare». 5. Alla fine del comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «, con particolare riguardo alla formazione e valorizzazione professionale delle imprese e degli operatori forestali».