(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Liguria n. 3 del 27 marzo 2013) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 18 della legge regionale 22  gennaio  1999,  n.  4
  (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico). 
 
  1. Al comma 2 dell'art.  18  della  legge  regionale  n.  4/1999  e
successive modificazioni ed integrazioni, le  parole:  «dallo  stesso
elaborati e» sono soppresse. 
  2. Il comma 3 dell'art.  18  della  legge  regionale  n.  4/1999  e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «3.  La  gestione  delle  foreste  appartenenti   al   patrimonio
regionale puo' essere affidata in concessione, in base alle priorita'
individuate dalla Giunta regionale: 
  a) ai soggetti di cui all'art. 48 della legge regionale 7  febbraio
2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e  patrimonio)
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  b) alle cooperative sociali operanti nel settore agro-forestale; 
  c) alle imprese agricole e forestali. 
  Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'affidamento avviene  con  le
modalita' di cui all'art.  48  della  legge  regionale  n.  2/2012  e
successive modificazioni  ed  integrazioni;  nei  casi  di  cui  alla
lettera c) l'affidamento avviene mediante procedure di  selezione  ad
evidenza pubblica, che definiscono  gli  oneri  posti  a  carico  del
soggetto gestore. La Giunta regionale puo', altresi',  trasferire  in
proprieta' al  soggetto  gestore  beni  mobili  gia'  destinati  alle
attivita' forestali». 
  3. Al comma 4 dell'art.  18  della  legge  regionale  n.  4/1999  e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole:  «l'Ente  parco»
sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore». 
  4. Al comma 5 dell'art.  18  della  legge  regionale  n.  4/1999  e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «all'Ente parco,
l'Ente medesimo  adotta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ad  un
soggetto terzo, lo stesso deve comunque adottare». 
  5. Alla fine del comma 6 dell'art.  18  della  legge  regionale  n.
4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono  aggiunte  le
parole: «, con particolare riguardo alla formazione e  valorizzazione
professionale delle imprese e degli operatori forestali».