(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Veneto n. 49 dell'11 giugno 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica dell'art. 1 della legge  regionale  9  gennaio  2003,  n.  2
  «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e  agevolazioni  per  il
  loro rientro» 
  1. L'alinea del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio
2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «1. La  Regione  del  Veneto,
nell'ambito delle finalita' fissate in particolare dall'art. 1, comma
5, dello Statuto in  ordine  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
sviluppo economico e sociale:». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 1  della  legge  regionale  9  gennaio
2003, n. 2, e' inserito il seguente: «1 bis. Le iniziative di cui  al
comma 1, lettera b),  sono  realizzate  direttamente  o  mediante  la
concessione di contributi ad amministrazioni pubbliche,  organismi  e
associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione  dei  contributi
ad organismi e associazioni senza scopo di lucro costituisce elemento
di preferenza la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura
veneta all'estero quale finalita' statutaria principale del  soggetto
richiedente il beneficio.».