(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Liguria n. 7 del 15 maggio 2013) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 7 dicembre  2006,  n.
           41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) 
 
  1.  L'art.  15  della  legge  regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 15. (Conferenza  dei  sindaci).  -  1.  La  Conferenza  dei
sindaci dei comuni  compresi  nell'ambito  territoriale  di  ciascuna
Azienda sanitaria locale, istituita ai sensi dell'art. 3,  comma  14,
del decreto legislativo n. 502/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e dell'art.  12  della  legge  regionale  n.  12/2006  e
successive  modificazioni  ed   integrazioni,   esprime   i   bisogni
sociosanitari delle comunita'  locali  e  corrisponde  alle  esigenze
sanitarie della popolazione. 
  2. La presidenza della Conferenza  dei  sindaci  e'  attribuita  al
Sindaco o, su sua delega,  all'Assessore  competente  in  materia  di
politiche sociosanitarie del comune cui fa  capo  il  distretto  piu'
popoloso. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite la  Conferenza
dei  sindaci  nomina  un  Comitato  di  rappresentanza  composto  dal
Presidente della Conferenza, che lo presiede, e  dai  presidenti  dei
comitati  dei  sindaci  di  distretto   sociosanitario.   La   Giunta
regionale, sentita la Conferenza di  cui  all'art.  13,  emana  linee
guida  per  l'adozione  del  regolamento   di   funzionamento   della
Conferenza dei sindaci e del Comitato di rappresentanza. 
  3. Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  costituzione,  ciascuna
Conferenza  dei   sindaci   approva   il   proprio   regolamento   di
funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale.  Qualora  non  vi
provveda, le modalita' di funzionamento sono determinate dalla Giunta
medesima».