(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Abruzzo n. 79 del 21 agosto 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Abruzzo, ai sensi della legge 24  dicembre  2004,  n.
313  (Disciplina  dell'Apicoltura),   riconosce   l'apicoltura   come
attivita'  di  interesse  regionale  utile   per   la   conservazione
dell'ambiente  naturale,  dell'ecosistema   e   dell'agricoltura   in
generale. 
  2. La presente legge, nel rispetto dei principi fissati al comma 1,
e' finalizzata: 
    a) alla salvaguardia e  valorizzazione  del  patrimonio  apistico
regionale; 
    b) al riconoscimento del ruolo dell'ape in  agricoltura  volto  a
diversificare le potenzialita' produttive  agricole  e  a  migliorare
qualita' e quantita' delle produzioni vegetali; 
    c) al riconoscimento dell'importanza fondamentale  dell'attivita'
di impollinazione naturale per la conservazione dell'ambiente e degli
ecosistemi naturali; 
    d) alla tutela e salvaguardia in purezza del patrimonio  genetico
della razza di  ape  autoctona  italiana  (Apis  mellifera  ligustica
spinola) con particolare riferimento agli ecotipi locali; 
    e)  alla  promozione  attraverso   l'ape   delle   attivita'   di
monitoraggio ambientale e  di  difesa  della  biodiversita'  e  degli
ecosistemi naturali. 
  3. La presente legge, in particolare, ha lo scopo di: 
    a)  disciplinare,  tutelare  e  sviluppare  il  settore  apistico
abruzzese; 
    b) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti  dell'apicoltura
abruzzese; 
    c) favorire la tutela delle risorse genetiche  di  ceppi  di  api
autoctone; 
    d) migliorare la zootecnia apistica e le relative produzioni,  in
un quadro di coordinamento con  la  vigente  normativa  nazionale  ed
europea; 
    e) diversificare  e  incrementare  i  redditi  nell'ottica  della
multifunzionalita', con particolare  riferimento  all'ambiente  e  al
sociale; 
    f) incentivare l'insediamento e la  permanenza  dei  giovani  nel
settore apistico. 
  4. La Giunta regionale promuove il  confronto  permanente  con  gli
apicoltori, gli enti, le organizzazioni e le  forme  associate  degli
apicoltori ufficialmente  riconosciute,  al  fine  di  individuare  i
fabbisogni del sistema  produttivo,  con  particolare  riguardo  alle
buone pratiche apistiche,  alla  ricerca  applicata,  all'innovazione
tecnologica ed ai servizi relativi all'apicoltura. 
  5. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, d'intesa con  le
organizzazioni   degli   apicoltori   maggiormente   rappresentative,
promuove programmi e progetti finalizzati allo sviluppo  del  settore
per  valorizzare  le  risorse  zootecniche  apistiche   locali,   per
diversificare le attivita' agricole e per migliore la qualita'  e  la
quantita' delle produzioni.