(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 del 21 agosto 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Abruzzo, ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'Apicoltura), riconosce l'apicoltura come attivita' di interesse regionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. 2. La presente legge, nel rispetto dei principi fissati al comma 1, e' finalizzata: a) alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio apistico regionale; b) al riconoscimento del ruolo dell'ape in agricoltura volto a diversificare le potenzialita' produttive agricole e a migliorare qualita' e quantita' delle produzioni vegetali; c) al riconoscimento dell'importanza fondamentale dell'attivita' di impollinazione naturale per la conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali; d) alla tutela e salvaguardia in purezza del patrimonio genetico della razza di ape autoctona italiana (Apis mellifera ligustica spinola) con particolare riferimento agli ecotipi locali; e) alla promozione attraverso l'ape delle attivita' di monitoraggio ambientale e di difesa della biodiversita' e degli ecosistemi naturali. 3. La presente legge, in particolare, ha lo scopo di: a) disciplinare, tutelare e sviluppare il settore apistico abruzzese; b) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura abruzzese; c) favorire la tutela delle risorse genetiche di ceppi di api autoctone; d) migliorare la zootecnia apistica e le relative produzioni, in un quadro di coordinamento con la vigente normativa nazionale ed europea; e) diversificare e incrementare i redditi nell'ottica della multifunzionalita', con particolare riferimento all'ambiente e al sociale; f) incentivare l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore apistico. 4. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli apicoltori, gli enti, le organizzazioni e le forme associate degli apicoltori ufficialmente riconosciute, al fine di individuare i fabbisogni del sistema produttivo, con particolare riguardo alle buone pratiche apistiche, alla ricerca applicata, all'innovazione tecnologica ed ai servizi relativi all'apicoltura. 5. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni degli apicoltori maggiormente rappresentative, promuove programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del settore per valorizzare le risorse zootecniche apistiche locali, per diversificare le attivita' agricole e per migliore la qualita' e la quantita' delle produzioni.