(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLIV - n. 79 Speciale del 21 agosto 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche all'art. 36 della L.R. 96/1996) 1. Il comma 1, dell'articolo 36, della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e' sostituito dal seguente: «1. Nei confronti di coloro che alla data del 30 giugno 2013 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e' consentita l'assegnazione, dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3.» 2. Alla lettera a), del comma 4, dell'articolo 36, della L.R. 96/1996 le parole «31 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2013».