(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Abruzzo  -  Anno
                            XLIV - n. 79 
                    Speciale del 21 agosto 2013) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato, 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             (Modifiche all'art. 36 della L.R. 96/1996) 
 
  1. Il comma 1, dell'articolo 36, della legge regionale  20  ottobre
1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi  di
edilizia residenziale pubblica e per la determinazione  dei  relativi
canoni di locazione) e' sostituito dal seguente: «1. Nei confronti di
coloro che alla data del 30 giugno  2013  occupino  senza  titolo  un
alloggio   di   edilizia   residenziale   pubblica   e'    consentita
l'assegnazione,  dell'alloggio  medesimo,  nel  rispetto  di   quanto
previsto dall'art. 13, comma 3.» 
  2. Alla lettera a), del  comma  4,  dell'articolo  36,  della  L.R.
96/1996 le parole «31 ottobre 2011» sono  sostituite  dalle  seguenti
«30 giugno 2013».